Il foro erariale non opera per l’intervento volontario del Ministero (Cass. civ. Sez. 3 n. 23734 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie risarcitorie per i danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle forze del Terzo Reich, la domanda di cognizione proposta esclusivamente nei confronti della Repubblica federale di Germania — soggetto legittimato passivo — non radica la competenza nel foro erariale, ancorché il Ministero dell’economia e delle finanze spieghi intervento volontario ad adiuvandum. In tal caso trova applicazione l’eccezione di cui all’art. 7, secondo comma, R.D. n. 1611/1933, che esclude la regola del foro erariale nei casi di volontario intervento di un’amministrazione dello Stato, con conseguente determinazione della competenza territoriale secondo le norme ordinarie. Diversamente, laddove l’azione sia stata originariamente esercitata anche nei confronti dello Stato italiano — o della Presidenza del Consiglio dei Ministri — sussiste la competenza inderogabile del giudice di Roma, quale foro erariale individuato secondo il criterio del forum destinatae solutionis.
Il Fatto
Il figlio di un soldato dell’esercito italiano, catturato dopo l’8 settembre 1943 e deportato in Germania, ove fu costretto ai lavori forzati fino al luglio 1945, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone la Repubblica federale di Germania, chiedendone iure hereditario la condanna al risarcimento dei danni.
Nella contumacia dello Stato tedesco, intervenne volontariamente il Ministero dell’economia e delle finanze, che eccepì l’incompetenza territoriale del giudice adito. Accolta l’eccezione, la causa fu riassunta dinanzi al Tribunale di Napoli, il quale — richiamato il principio del foro erariale di Roma — sollevò conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente ritiene ammissibile il regolamento d’ufficio, non essendo maturata la preclusione di cui all’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ. nella formulazione vigente ratione temporis, essendo stata la questione sollevata alla prima udienza a contraddittorio integro e non applicandosi la novella introdotta dal d.lgs. n. 164/2024, che opera per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023. La translatio iudicii non determina l’instaurazione di un giudizio nuovo: la litispendenza si determina al momento della proposizione della domanda originaria.
Nel merito, la Corte ricostruisce il sistema delineato dall’art. 43 d.l. n. 36/2022, conv. in l. n. 79/2022, che ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni da crimini di guerra, eseguibile esclusivamente a valere sulle risorse del Fondo stesso. La norma, come chiarito da Corte cost. n. 159/2023, non ha fatto venir meno la legittimazione passiva dello Stato estero nei giudizi di cognizione, concernendo esclusivamente la fase esecutiva.
La giurisprudenza di legittimità distingue due ipotesi: se l’azione è proposta solo contro la Repubblica federale di Germania, lo Stato italiano non è legittimato passivo ma titolare di una situazione legittimante all’intervento adesivo dipendente, e la sua partecipazione non rileva ai fini della competenza, per l’espressa eccezione dell’art. 7, secondo comma, R.D. n. 1611/1933. Se invece il Ministero o la Presidenza del Consiglio è convenuto sin dall’origine, realizzandosi l’effetto di sanatoria della “giusta parte”, si applica il foro erariale di Roma, determinato — ai sensi dell’art. 4 del D.M. 28 giugno 2023 — in base alla tesoreria centrale ubicata nella Capitale.
Nella fattispecie concreta, la domanda era stata proposta solo contro la Germania, mentre il Ministero aveva spiegato volontario intervento: la competenza va quindi determinata secondo le regole ordinarie, dovendosi dichiarare la competenza del Tribunale di Napoli, nel cui territorio risiede l’attore creditore ai sensi degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182, terzo comma, cod. civ.. Il regolamento è dichiarato infondato e non si provvede sulle spese, trattandosi di istanza proposta d’ufficio.
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Nota della Redazione
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