Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel processo tributario: il giudice deve verificare la responsabilità dell’Amministrazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 13241 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel processo tributario non esclude l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale, che costituisce strumento di attribuzione delle spese coerente con l’esito che la lite avrebbe avuto ove decisa nel merito. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2005, l’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 non prevede più un automatismo compensativo, imponendo al giudice un accertamento in concreto e una motivazione sulle ragioni che giustificano la compensazione, fondato sul principio di responsabilità per le spese. La compensazione può essere disposta solo quando l’estinzione del giudizio derivi da un fatto sopravvenuto non imputabile all’Ufficio, sicché il giudice deve verificare l’eventuale illegittimità originaria dell’atto o la colpa dell’Amministrazione.
Il Fatto
Una società esercente attività di vendita di gas naturale presentava due distinte istanze di rateizzazione per un ingente debito relativo ad accise, sanzioni e accessori, una all’Ufficio delle Dogane e una all’Agente della riscossione. L’Ufficio doganale si limitava a comunicare che la rateazione doveva essere richiesta esclusivamente all’Agente della riscossione, mentre quest’ultimo non rispondeva tempestivamente, rilevando che non risultavano iscrizioni a ruolo né somme esigibili. La società proponeva due ricorsi, uno avverso la nota dell’Ufficio qualificata come diniego e uno avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza presentata all’Agente della riscossione.
Riuniti i giudizi, il giudice di primo grado dichiarava la cessazione della materia del contendere, avendo l’Agente della riscossione concesso medio tempore la rateazione richiesta, e condannava le Amministrazioni al pagamento delle spese processuali per il ritardo nelle attività di iscrizione a ruolo e notifica. La Commissione tributaria regionale, accogliendo parzialmente gli appelli delle Amministrazioni, riformava la sentenza solo sulla regolamentazione delle spese, disponendone la compensazione integrale per entrambi i gradi, sul presupposto che nel processo tributario non trovasse applicazione il criterio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui la contribuente deduceva la violazione dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2005, censurando la compensazione delle spese disposta in applicazione di una norma nella parte dichiarata costituzionalmente illegittima.
La Corte ha rilevato che il giudice regionale aveva erroneamente presupposto un’incompatibilità “di principio” tra cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale, affermando che la sopravvenuta concessione della rateazione imponeva la compensazione delle spese per entrambi i gradi, senza svolgere alcun accertamento sulle cause della cessazione e sulla loro eventuale imputabilità.
Tale impostazione si pone in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la cessazione della materia del contendere non preclude l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale, che deve essere utilizzato ogniqualvolta l’estinzione del giudizio dipenda da un’illegittimità originaria dell’atto o da un comportamento colposo dell’Amministrazione. Il giudice deve pertanto verificare ex ante la fondatezza sostanziale delle ragioni del contribuente, come se il merito fosse deciso, valutando caso per caso la configurabilità dell’ingiustizia del danno arrecato.
La compensazione delle spese può essere disposta solo quando l’estinzione del giudizio derivi da un fatto sopravvenuto non imputabile all’Ufficio, come una sopravvenienza oggettiva o una scelta discrezionale estranea alla legittimità dell’atto originario. Nel caso di specie, la CTR ha arrestato il proprio iter argomentativo a una premessa di diritto errata, omettendo qualsiasi scrutinio circa la legittimità originaria degli atti e la colpa delle Amministrazioni e applicando, di fatto, un modello di compensazione automatica ormai espunto dall’ordinamento.
La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese, rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati, con congrua motivazione sull’eventuale applicazione della soccombenza virtuale ovvero sulla ricorrenza dei presupposti per la compensazione, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.