Patrocinio dell’agente della riscossione e vizi della cartella esattoriale (Cass. civ. Sez. 5 n. 24519 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata notifica dell’atto impositivo presupposto, dedotta dal contribuente che impugna la cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione, non configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente. La chiamata in causa dell’ente creditore è una mera litis denuntiatio, essendo rimessa all’agente la facoltà di attivarla, senza necessità di autorizzazione giudiziale. In tema di patrocinio dell’agente della riscossione, la riforma del d.l. n. 193/2016 ha introdotto una forma speciale di patrocinio c.d. autorizzato, la cui operatività è definita dalla convenzione stipulata con l’Avvocatura dello Stato; la violazione delle relative regole non determina l’inammissibilità degli atti difensivi. Il principio di non contestazione si applica ai soli fatti allegati, non anche alle argomentazioni difensive, e il suo apprezzamento è rimesso al giudice di merito.
Il Fatto
La società, quale responsabile in solido per effetto di un atto di scissione, impugnava cinque cartelle di pagamento emesse per un importo complessivo di euro 343.741,76, deducendo plurimi vizi. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio confermava la decisione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui resisteva l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere, in relazione alla cartella relativa alle tasse automobilistiche, essendo le partite state interessate dall’annullamento parziale di interessi e sanzioni previsto dall’art. 1, commi da 222 a 230, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), per i debiti di importo residuo non superiore a mille euro affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2015.
Nel merito, la Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente, rilevando che il giudice di appello non si era limitato a un richiamo per relationem, ma aveva esposto in modo esaustivo le ragioni della condivisione della decisione di primo grado.
Quanto al secondo motivo, concernente la dedotta violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 546/1992 per la costituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante un avvocato del libero foro, la Corte ha richiamato le disposizioni del d.l. n. 193/2016 e la sentenza delle Sezioni Unite n. 30008 del 2019, qualificando il patrocinio dell’agente della riscossione come una forma nuova e speciale del patrocinio c.d. autorizzato, la cui concreta operatività è devoluta alla convenzione con l’Avvocatura dello Stato, stipulata il 5 luglio 2017 e modificata nel 2020.
Sul terzo e sul sesto motivo, la Corte ha ribadito che il principio di non contestazione opera solo per i fatti e non per le argomentazioni difensive, e che l’apprezzamento della condotta processuale delle parti è riservato al giudice di merito. La violazione dell’art. 115 c.p.c. è invece deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o ne abbia tratto informazioni impossibili da ricondurre al mezzo assunto.
Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati rispettivamente inammissibile e infondato. Per la censura sulla prescrizione, la Corte ha evidenziato l’onere del ricorrente di allegare e indicare l’atto processuale in cui la questione era stata dedotta; per gli interessi e le sanzioni, ha ritenuto sufficiente il riferimento in cartella all’iscrizione a ruolo, all’atto presupposto e alla norma che ne determina i criteri, risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica.
Sul settimo motivo, infine, la Corte ha escluso la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore, qualificando la chiamata in causa di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 112/1999 come una litis denuntiatio, non soggetta ad autorizzazione giudiziale.
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Nota della Redazione
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