Opposizione a decreto ingiuntivo: limiti alla riconvenzionale nel rito lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24582 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto, nella comparsa di risposta, di domande diverse da quella introdotta in via monitoria è ammissibile solo se trovano fondamento nel medesimo interesse sostanziale che aveva sostenuto la richiesta del decreto e se si pongono in rapporto di alternatività con la domanda originaria, non già di mero cumulo. La domanda ulteriore, che realizzi un cumulo di pretese rispetto a quella monitoria, è inammissibile. Tale limite opera anche nel rito del lavoro, nel quale la fissazione di una nuova udienza ai sensi dell’art. 418 c.p.c. non incide sulla valutazione di ammissibilità della domanda riconvenzionale.
Il Fatto
Un lavoratore otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro per il pagamento di retribuzioni. Il datore proponeva opposizione, chiedendo in via riconvenzionale la condanna del lavoratore al pagamento del valore dei pasti giornalmente fruiti, da opporre in compensazione. Costituendosi, il lavoratore, quale convenuto opposto, avanzava a sua volta una domanda riconvenzionale per ulteriori retribuzioni e danni. Il Tribunale rigettava l’opposizione e dichiarava inammissibili entrambe le domande riconvenzionali. La Corte d’Appello confermava la decisione, escludendo che quella del lavoratore fosse una domanda “complanare” e alternativa rispetto al credito monitorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la contraddittorietà del provvedimento di prima udienza successivo alla memoria difensiva dell’opposto. La fissazione di una nuova udienza ex art. 418 c.p.c. non preclude la successiva declaratoria di inammissibilità della domanda, essendo funzionale alla sola garanzia del contraddittorio.
La Corte ha altresì rigettato gli altri motivi. In particolare, ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 26727 del 2024, secondo cui l’opposto può proporre domande alternative solo se riferite al medesimo interesse sostanziale azionato con il ricorso monitorio. Il creditore opposto aggiunge pretese non correlate se non mediante lo strumento teleologico dell’interesse.
La Corte ha disatteso la tesi del ricorrente, secondo cui il rito del lavoro consentirebbe qualunque domanda “nuova”, anche cumulativa. Il limite della domanda alternativa opera anche in tale rito: l’art. 183 c.p.c. assicura nel rito ordinario un risultato analogo allo spostamento della prima udienza ex art. 418 c.p.c. e la regola risponde all’esigenza di evitare il rischio di giudicati contrastanti e la proliferazione dei processi, nonché l’allungamento dei tempi processuali, come già chiarito dalle Sezioni Unite n. 12310 del 2015 e ribadito da Cass. ord. n. 7236 del 2025.
La Corte ha inoltre condannato il ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., attesa la conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata.
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Nota della Redazione
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