Dolo generico da bancarotta distrattiva e travisamento della prova (Cass. pen. Sez. 5 n. 1757 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla seconda ipotesi dell’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., il dolo generico può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall’accertata responsabilità dell’imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l’evento fenomenico da cui dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale. Il vizio di travisamento della prova, deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per essere riconosciuto in sede di legittimità deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello che il giudice ne abbia tratto, e deve inoltre essere decisivo, ossia idoneo a inficiare la tenuta complessiva del ragionamento che fonda la decisione. Il diniego delle attenuanti generiche nella massima estensione e della sospensione condizionale della pena, adeguatamente motivato con riferimento alla gravità dei reati e alla sistematica protrazione delle condotte, è insindacabile in cassazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lucca nei confronti dell’imputata, quale legale rappresentante di una società dichiarata fallita, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta semplice patrimoniale. Secondo l’impostazione accusatoria, la distrazione consisteva nello svuotamento dell’azienda mediante la cessione senza corrispettivo di un significativo quantitativo di merce a una società facente capo alla sorella dell’imputata. Avverso la decisione di secondo grado, l’imputata proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di censura concernenti la sussistenza dei reati, il vizio di travisamento della prova, la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso generico e manifestamente infondato. Ha richiamato il principio per cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultino enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, onere di specificità direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono esposte nel provvedimento impugnato, citando Sez. U. n. 8825 del 2017. La Corte ha inoltre precisato che, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., l’inammissibilità, se non rilevata nel precedente grado, può esserlo anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Quanto al dolo, ha ribadito che nella bancarotta fraudolenta documentale il dolo generico può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall’accertata responsabilità per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la tenuta irregolare delle scritture è di regola funzionale all’occultamento degli atti depauperativi, richiamando Sez. 5, n. 33575 del 2022.
I motivi secondo e terzo, concernenti la bancarotta distrattiva e il travisamento della prova, sono stati giudicati infondati. La Suprema Corte ha escluso che la cessione di merci con regolari fatture potesse deporre in favore dell’imputata, atteso che le forniture non risultavano rinvenute nel magazzino della società fallita e non emergevano come oggetto di precedenti vendite, configurandosi comunque una condotta distrattiva. Ha, inoltre, ricostruito l’istituto del travisamento della prova, qualificato come vizio di contraddittorietà processuale, la cui cognizione in sede di legittimità è limitata alla verifica dell’esatta trasposizione del dato probatorio nel ragionamento del giudice, senza possibilità di rilettura o re-interpretazione del merito dell’elemento di prova. Ha richiamato i precedenti di Sez. 1, n. 25117 del 2006, Sez. 5, n. 36764 del 2006 e Sez. 5, n. 26455 del 2022. Il vizio deve avere oggetto definito e non opinabile e il dato travisato deve essere decisivo ai fini della decisione. Nel caso di specie, il riferimento a un pagamento avvenuto nel solo anno 2015, emergente dalla relazione del curatore fallimentare, è stato ritenuto una indicazione generica, inidonea a soddisfare i requisiti del vizio di travisamento anche in punto di decisività.
Il quarto e quinto motivo sono stati ritenuti manifestamente infondati. Il giudice di merito, nel suo legittimo esercizio del potere discrezionale, ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e della sospensione condizionale della pena, valorizzando la gravità dei reati commessi e la sistematica protrazione delle condotte per diversi anni, elementi che giustificano una prognosi negativa in ordine alla futura commissione di nuovi reati. Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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