Il falso grossolano va valutato solo dal documento, non da elementi esterni (Cass. pen. Sez. 5 n. 16325 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di falso documentale la condotta di chi altera o contraffa un documento pubblico, non potendo ravvisarsi la causa di non punibilità del falso grossolano quando la falsificazione non sia riconoscibile ictu oculi, ma richieda specifiche indagini tecniche per essere scoperta. Il carattere grossolano della contraffazione deve afferire intrinsecamente al documento, senza che rilevino elementi a esso esterni, quali i dati anagrafici del suo utilizzatore. La necessità di verifiche tecniche manifesta, di per sé, l’assenza del requisito della grossolanità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia, confermando la sentenza del Tribunale di Brescia, ha condannato il ricorrente alla pena di mesi 6 di reclusione per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., per la contraffazione di una patente di guida apparentemente rilasciata dall’autorità bulgara. Avverso la sentenza di secondo grado, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato congiuntamente i primi due motivi, con i quali il ricorrente deduceva la violazione di norme processuali per la revoca dell’ammissione di un teste, ritenuto decisivo per valutare la riconoscibilità del falso, nonché il vizio di motivazione in ordine all’esclusione della grossolanità della contraffazione. I motivi sono stati dichiarati inammissibili, in quanto aspecifici, manifestamente infondati e versati in fatto.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella riconoscibile ictu oculi, senza necessità di particolari indagini, concretandosi in un’imitazione macroscopica per il grado di incompiutezza tale da non poter ingannare alcuno. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva correttamente evidenziato come la deposizione dell’esperto in materia di contraffazione avesse rilevato un elevato grado di sofisticazione del documento, rendendo la falsificazione non percepibile se non da soggetto dotato di specifica esperienza.
La Corte ha inoltre escluso la decisività della prova testimoniale richiesta, posto che le circostanze del sequestro emergevano dal verbale acquisito come atto irripetibile. Ha precisato che il carattere grossolano del falso deve afferire intrinsecamente al documento, senza richiedere verifiche su elementi esterni: irrilevante, pertanto, la dedotta dissonanza tra la natura di patente bulgara e la circostanza che l’imputato fosse nato e sempre vissuto in Italia, trattandosi di dato anagrafico non concludente.
Quanto al terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il diniego è stato motivato dalla sentenza impugnata sulla base dei precedenti penali dell’imputato e della commissione di un fatto di una qualche gravità, indicativo di contatti con canali di contraffazione. La Corte ha ritenuto tale motivazione logica e adeguata, espressione della discrezionalità rimessa al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Infine, la Corte ha rigettato il quarto motivo concernente la mancata concessione della sospensione condizionale e della non menzione della condanna, ritenendo corretta la motivazione del giudice di appello, fondata sulla prognosi negativa di astensione dalla commissione di nuovi reati, desunta dalla pluralità di precedenti distribuiti nel tempo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.