Revoca cautelare subordinata a reviviscenza delle esigenze (Cass. pen. Sez. 1 n. 9820 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso l’ordinanza che rigetta la richiesta di revoca di una misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni che legittimano la restrizione, ma deve limitarsi a verificare che il provvedimento gravato sia giuridicamente corretto e adeguatamente motivato in ordine agli eventuali fatti nuovi allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere le esigenze cautelari. L’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può derivare dal mero decorso del tempo di esecuzione della misura o dalla puntuale osservanza delle prescrizioni imposte, occorrendo la valutazione di ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica del mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare. Tale valutazione spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità della motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Trieste, pronunciando ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., aveva confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari applicata all’indagato, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio ai danni del vicino di casa. La difesa deduceva la violazione dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, evidenziando lo svolgimento di attività lavorativa autorizzata, il rispetto delle prescrizioni e la breve durata della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che il giudice dell’impugnazione cautelare non deve rinnovare il giudizio sulla sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, dovendo invece accertare la correttezza giuridica del provvedimento impugnato con riferimento ai soli elementi di novità allegati dall’interessato. Detto onere di allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, è nella specie insoddisfatto: il Tribunale ha dato atto che nessun elemento nuovo o non valutato era stato dedotto, rendendo legittimo il rigetto della revoca.
Quanto al merito, la Corte ha ritenuto non illogica la motivazione del provvedimento di conferma, che aveva valorizzato l’estemporaneità della condotta realizzata in un contesto di conflittualità ancora perdurante e reso attuale dalla vicinanza delle residenze delle parti. Il rispetto delle prescrizioni e lo svolgimento di attività lavorativa sono stati correttamente ritenuti elementi non decisivi, in quanto compatibili con la permanenza delle esigenze cautelari.
In applicazione del principio per cui il decorso del tempo e l’osservanza delle prescrizioni non determinano automaticamente il venir meno delle esigenze cautelari, la Corte ha escluso che il provvedimento impugnato fosse affetto da vizi di diritto o da illogicità manifesta, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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