Motivazione dell’etilometro inammissibile senza contestazioni tecniche (Cass. pen. Sez. 7 n. 10910 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’attestazione di omologazione dell’etilometro, dei suoi estremi di certificazione e della validità delle verifiche periodiche, contenuta nel verbale di accertamento e nella C.N.R., è pienamente efficace se l’imputato non abbia formulato contestazioni tecniche puntuali, tempestive e circostanziate. L’obbligo del P.M. di provare omologazione e verifiche periodiche sorge solo a fronte di una specifica allegazione difensiva atta a contestare il corretto funzionamento dell’apparecchio, non di mere deduzioni formali o apodittiche. La scelta del rito abbreviato delimita il materiale probatorio utilizzabile, ma non l’attività valutativa del giudice, che ben può fondare il proprio convincimento sulle risultanze acquisite. È inammissibile per manifesta infondatezza e carenza di specificità il ricorso che deduce vizi di motivazione in relazione a eccezioni tecniche sollevate solo in appello e non supportate da elementi oggettivi emergenti dagli atti.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Trani che aveva condannato l’imputata per il reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c) e 186-bis, comma 1-bis, lett. a), cod. strada. L’imputata ricorreva per cassazione deducendo la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente esteso gli effetti del rito abbreviato, confondendo la limitazione del materiale probatorio con la sua valutazione interpretativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e privo della necessaria specificità, in quanto le doglianze difensive erano relative alla legittimazione della società richiedente l’omologazione, alla regolarità del certificato del CSRPAD e alla mancanza del certificato CE della società costruttrice. Tali questioni, prospettate solo in appello, non trovavano alcun riscontro negli atti acquisiti al fascicolo del rito abbreviato.
I giudici di legittimità hanno precisato che i giudici di merito non avevano affermato che il rito abbreviato limitasse la valutazione della prova, ma si erano limitati a rilevare l’assenza, nel perimetro probatorio cristallizzato, di elementi idonei a supportare le nuove contestazioni. Nel caso di specie, dagli atti risultava attestata l’omologazione dello strumento con l’indicazione del modello e degli estremi della certificazione di conformità, nonché la verifica periodica in corso di validità.
La Suprema Corte ha ribadito il principio per cui l’onere del P.M. di provare omologazione e verifiche periodiche sorge solo in presenza di contestazioni specifiche da parte dell’imputato (ex multis Sez. 4, n. 26281 del 2024). Non è sufficiente una generica richiesta di produzione documentale o una mera deduzione formale di irregolarità. Inoltre, la mancata taratura annuale non può far dubitare del regolare funzionamento dell’apparecchio in assenza di elementi che incidano concretamente sulla sua affidabilità (Sez. 4, n. 31843 del 2023).
Quanto alla prescrizione, la Corte ha osservato che il reato non era prescritto all’atto della sentenza impugnata, considerate le sospensioni previste dalla c.d. Riforma Orlando per i reati commessi fino al 31 dicembre 2019. In ogni caso, l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., non potendosi formare un valido rapporto di impugnazione (cfr. Sezioni Unite n. 12602 del 2016 e precedenti conformi).
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Nota della Redazione
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