Revoca d’ufficio del patrocinio e reclamo ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 (Cass. pen. Sez. 4 n. 16315 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell’ammissione disposto a norma dell’art. 112 d.P.R. n. 115/2002 è impugnabile, anche nell’ipotesi in cui sia stato adottato d’ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, che disciplina il ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello. Il testo unico, avendo natura “compilativa”, non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previsti dalla previgente disciplina. Il provvedimento di revoca è pertanto reclamabile solo davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice. L’art. 113 d.P.R. n. 115/2002, che postula la diretta ricorribilità per cassazione del provvedimento che decide sulla richiesta di revoca, opera solo nell’ipotesi in cui la revoca sia stata adottata previo impulso dell’ufficio finanziario.
Il Fatto
Il giudice del Tribunale di Locri, con provvedimento del 6 agosto 2025, disponeva la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte civile, ammessa al beneficio nel procedimento a carico del marito per il delitto di cui all’art. 570 cod. pen. All’esito dell’accertamento svolto dai competenti uffici finanziari, era emerso, con riferimento all’anno 2022, il superamento della soglia reddituale fissata dagli artt. 76, comma 1, e 92 d.P.R. n. 115/2002.
La difesa della parte civile proponeva ricorso al Presidente del Tribunale di Locri ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, deducendo l’illegittimità del provvedimento revocatorio alla luce della successiva nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate, dalla quale risultava un reddito complessivo inferiore alla soglia. Il Presidente del Tribunale, ritenuto che l’opposizione dovesse essere riqualificata come ricorso per cassazione ex art. 113 d.P.R. n. 115/2002, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene che il Presidente del Tribunale abbia errato nel qualificare l’opposizione come ricorso per cassazione. La questione centrale attiene all’individuazione del rimedio esperibile avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio adottato d’ufficio dal giudice che aveva precedentemente ammesso l’interessato.
L’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 disciplina espressamente la sola ipotesi di reclamo avverso il provvedimento con cui il magistrato competente abbia rigettato l’istanza di ammissione al beneficio, stabilendo che l’interessato può proporre ricorso nel termine di venti giorni al presidente del tribunale o della corte di appello. La giurisprudenza, tuttavia, è univoca nell’affermare l’applicabilità di tale disposizione anche all’ipotesi di revoca disposta ex officio. In particolare, le Sezioni Unite n. 36168 del 2004 hanno affermato che il testo unico, avendo natura “compilativa”, non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previsti dalla previgente disciplina, sicché il provvedimento di revoca è impugnabile con il “ricorso” al presidente dell’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e con successivo ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che definisce il predetto ricorso.
Il provvedimento di revoca è quindi reclamabile solo davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice. In tali termini si è espressa la giurisprudenza successiva, richiamata dalla stessa Corte nella motivazione.
Il Tribunale, sull’erroneo presupposto che si trattasse di revoca disposta su impulso dell’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto di applicare l’art. 113 d.P.R. n. 115/2002, disposizione che, facendo riferimento al “decreto che decide sulla richiesta di revoca”, postula invece che il provvedimento revocatorio sia stato adottato previo impulso dell’Ufficio finanziario. Alla luce di tali principi, la Corte annulla senza rinvio il provvedimento di trasmissione degli atti emesso dal Presidente del Tribunale e dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l’ulteriore corso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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