Pericolo di fuga e omissione interrogatorio: sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. 4 n. 16316 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il sindacato del giudice di legittimità sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è limitato alla verifica della violazione di specifiche norme di legge o della manifesta illogicità della motivazione, senza che possa procedersi a una diversa ricostruzione dei fatti o a una rivalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Il pericolo di fuga legittimante l’omesso interrogatorio preventivo ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. non può essere desunto dalla mera condizione di straniero, ma deve essere ancorato a elementi specifici e individualizzanti, quali l’irregolarità sul territorio, l’assenza di fissa dimora e di lecita attività lavorativa, nonché l’effettivo radicamento in contesti delinquenziali. La relativa insussistenza è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Con ordinanza del 15 novembre 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova applicava all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, senza procedere all’interrogatorio preventivo in ragione del dedotto pericolo di fuga. Il Tribunale di Genova, investito del riesame, respingeva l’istanza, ritenendo sussistenti le esigenze cautelari e in particolare il concreto e attuale pericolo di fuga, tale da giustificare l’omesso interrogatorio. Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e dell’art. 275 cod. proc. pen., contestando l’assenza di una autonoma valutazione delle esigenze cautelari e il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga. Con il secondo motivo, lamentava la nullità dell’ordinanza cautelare ex art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. per il mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo, assumendo l’insussistenza di un pericolo di fuga concreto e attuale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Con riferimento al primo motivo, ha osservato che il Tribunale del riesame aveva compiutamente motivato la prognosi negativa sul futuro comportamento dell’indagato, valorizzando la reiterazione delle condotte criminose, protrattesi per un consistente arco temporale e connotate da abitualità, nonché la professionalità nell’illecita attività di spaccio, la disponibilità di un rilevante quantitativo di denaro e l’omessa indicazione dei fornitori. Quanto al dedotto pericolo di fuga, la Corte ha evidenziato che il Tribunale ne aveva desunto la concretezza e attualità da elementi specifici, quali la condizione di irregolare sul territorio, l’assenza di una stabile dimora e di lecita attività lavorativa e l’inserimento in circuiti delinquenziali. Ha quindi escluso che lo iato temporale dalla commissione dei fatti, risalenti al maggio 2022, potesse inficiare l’attualità delle esigenze cautelari, essendo stata effettuata dal giudice di merito una valutazione implicita ma desumibile dalla complessiva struttura argomentativa del provvedimento. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di motivazione della sentenza, non è necessario che il giudice si pronunci espressamente su ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente che il rigetto risulti dalla motivazione complessivamente considerata. Ha inoltre ribadito che il sindacato di legittimità sui provvedimenti del tribunale del riesame non consente una diversa lettura dei dati processuali né una diversa interpretazione delle prove, dovendosi limitare alla verifica della compatibilità della giustificazione con il senso comune e i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. In relazione al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’aspecificità, rilevando che il ricorrente non si confrontava criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato, ma si limitava a reiterare le doglianze già proposte in sede di riesame, prospettando una diversa valutazione di circostanze già esaminate. Ha infine richiamato il principio di legittimità secondo cui l’insussistenza delle esigenze cautelari ostative all’espletamento dell’interrogatorio preventivo è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, come nel caso di specie esclusa dalla congrua motivazione del Tribunale. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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