Participazione all’associazione per stupefacenti del fornitore stabile: occorre verificare l’affectio societatis (Cass. pen. Sez. 5 n. 16319 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la qualifica di stabile fornitore del sodalizio non è di per sé sufficiente a integrare la condotta di partecipazione ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990: occorre verificare che il rapporto di fornitura, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e che il fornitore abbia agito con coscienza e volontà di far parte dell’associazione, contribuendo al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi. Il giudice di rinvio deve confrontarsi con gli indici sintomatici dell’assenza di affectio societatis e motivare con particolare accuratezza, atteso il naturale conflitto di interessi tra fornitore e organizzazione criminosa. Viola il divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen. il giudice d’appello che, decidendo sull’impugnazione del solo imputato, ridetermini la pena base in misura superiore a quella fissata dal primo giudice, ancorché la pena finale risulti complessivamente inferiore.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, in sede di rinvio dopo l’annullamento parziale disposto dalla Cassazione, riqualificava il reato associativo contestato a due imputati — già condannati come promotori e organizzatori — quale mera partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico, rideterminando le relative pene. Per un terzo imputato, la Corte territoriale escludeva invece l’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, riducendo la pena, ma muovendo da una pena base che la difesa riteneva superiore a quella implicita nella determinazione del primo giudice.
La Motivazione della Corte
La sentenza rescindente aveva annullato la condanna per il reato di cui al capo b) limitatamente al ruolo di promotore e organizzatore, senza cristallizzare anche il tema della partecipazione. La Corte di legittimità chiarisce che il mandato rescissorio non poteva ritenersi limitato alla sola verifica del ruolo direttivo: l’accertamento sulla qualità di stabili fornitori non equivale ad accertamento della intraneità al sodalizio. Il giudice di rinvio avrebbe dovuto verificare se il rapporto di fornitura avesse assunto connotazione tale da integrare un vincolo partecipativo, e non limitarsi a desumere la partecipazione dalla sola qualità di fornitore.
Sul punto, la Corte richiama il principio secondo cui la condotta di partecipazione può essere desunta dalla costante disponibilità a fornire sostanze, purché si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione e di contribuire al suo mantenimento. Il mutamento del rapporto da relazione di mero affidamento a vincolo stabile riconducibile all’affectio societatis postula una verifica approfondita — attraverso durata dell’accordo, modalità di collaborazione, contenuto economico delle transazioni e rilevanza obiettiva del fornitore — che la motivazione impugnata non aveva compiuto.
La Corte censura la sentenza per non essersi confrontata con gli elementi sintomatici dell’assenza di affectio societatis dedotti dai ricorrenti, tra cui l’interruzione delle forniture in seguito all’arresto del capo dell’associazione e il rifiuto di sovvenire alle spese di detenzione: elementi che, se valutati, avrebbero potuto escludere la sussistenza del vincolo partecipativo. La mancata considerazione di tali allegazioni integra un difetto di motivazione che impone l’annullamento con rinvio.
Quanto al terzo ricorrente, la Corte affronta il tema del divieto di reformatio in peius, affermando che il giudice d’appello, pur rideterminando la pena finale in misura complessivamente inferiore, non può stabilire la pena base in misura superiore rispetto a quella fissata in primo grado. Nel caso di specie, la nuova pena base risultava superiore alla componente omogenea della pena originaria, una volta idealmente espunta l’aggravante caducata: violazione che, comportando il rimedio a rime obbligate, consente l’annullamento senza rinvio con diretta rideterminazione della pena detentiva in anni quattro e mesi quattro di reclusione.
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Nota della Redazione
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