Confisca di prevenzione non estesa al credito risarcitorio anteriore (Cass. pen. Sez. 1 n. 16455 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell’evento dannoso e, configurandosi come diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest’ultimo nell’ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario. La confisca di prevenzione definitiva, ancorché determini l’acquisto a titolo originario del bene, non è idonea ad attrarre il credito risarcitorio maturato per effetto di un fatto illecito anteriore alla misura, in assenza di un espresso ampliamento del suo oggetto. Il carattere originario dell’acquisto conseguente alla confisca elide i pesi e gli oneri gravanti sul bene, ma non trasferisce all’Agenzia la titolarità di posizioni giuridiche soggettive distinte, quale il credito verso il terzo autore dell’illecito.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, rigettava il ricorso dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati (A.N.B.S.C.), volto ad ottenere la declaratoria che la confisca disposta nell’ambito di un procedimento di prevenzione fosse estesa anche al credito relativo al risarcimento dei danni riconosciuto in favore di una società in liquidazione nei confronti del Comune di Palermo, per l’occupazione abusiva di immobili oggetto della misura. Il Tribunale riteneva condivisibile l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il diritto al risarcimento, configurandosi come autonomo rispetto al diritto di proprietà, non segue quest’ultimo.
Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’A.N.B.S.C., deducendo l’inosservanza degli artt. 44, 45, 47, 48, 52 e 55 d.lgs. n. 159/2011, nonché dell’art. 823 cod. civ. L’Agenzia sosteneva che il credito risarcitorio, essendo eziologicamente collegato agli immobili confiscati, dovesse confluire nella procedura gestita dall’Agenzia medesima, in forza dell’estensione della confisca.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Il Collegio ha preliminarmente osservato l’inutilità di dare notizia del giudizio alla società controinteressata, non destinataria di alcun pregiudizio dalla decisione, e ha escluso la sussistenza dei profili di inammissibilità dedotti dalla resistente.
Nel merito, la Corte ha esaminato i tre pilastri argomentativi dell’Agenzia. Quanto all’argomento gestionale, ha rilevato che la circostanza che la gestione dei beni confiscati spetti all’Agenzia non influisce sull’oggetto della confisca, dal momento che il credito risarcitorio costituisce una posizione giuridica soggettiva distinta dal diritto dominicale. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite civili n. 2951 del 2016, secondo cui il diritto al risarcimento non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo patto contrario.
Con riguardo al carattere originario dell’acquisto derivante dalla confisca, la Corte ha chiarito che l’art. 45 d.lgs. n. 159/2011, prevedendo che i beni siano acquistati liberi da oneri e pesi, esprime una disciplina che serve a elidere i pesi gravanti sul bene, senza riverberarsi sulla titolarità di diritti di credito facenti capo al precedente proprietario. Il destinatario della confisca, per ottenere il proprio credito, deve quindi rivolgersi al suo debitore, ossia all’autore del fatto illecito, e non può agire sul bene confiscato.
Quanto alla finalità ripristinatoria della confisca, la Corte ha precisato che non è in discussione la sua finalità generale, ma il modo in cui essa è stata realizzata nel caso concreto, a fronte della distinta natura giuridica del credito rispetto al diritto dominicale. Nel procedimento era stata avanzata una richiesta autonoma di confisca del credito, ritenuta tardiva dal Tribunale con decisione non impugnata. Infine, il Collegio ha escluso la condanna dell’Agenzia alle spese processuali, non potendo la stessa essere considerata “parte privata” ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., in ossequio ai principi affermati dalle Sezioni Unite penali con la sentenza n. 3775 del 2018.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 823 c.c. – Condizione giuridica del demanio pubblico
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso