Inammissibile il ricorso per rivalutazione del merito nella confisca (Cass. pen. Sez. 7 n. 17177 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito è inammissibile quando è volto a ottenere una non consentita rivalutazione del fatto, già oggetto di doppia conforme di valutazione da parte dei giudici di merito. La motivazione della sentenza di appello, se solida e priva di illogicità manifesta, non è censurabile in sede di legittimità. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in cassazione. La confisca “in casi particolari” di cui all’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 prescinde dal rapporto pertinenziale e richiede solo l’assenza di una ragionevole giustificazione sulla provenienza del denaro.
Il Fatto
Con sentenza dell’11/07/2025, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di condanna emessa il 18/11/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia nei confronti di due imputati, giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, e 80 d.P.R. n. 309/1990.
I due imputati proponevano congiunto ricorso per cassazione, contestando la motivazione della sentenza in punto di affermazione di responsabilità, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dosimetria della pena e mancata revoca della confisca.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza di appello contiene una motivazione del tutto solida e adeguata, priva di illogicità manifesta e, pertanto, non censurabile. Il primo motivo di impugnazione è stato altresì ritenuto inammissibile perché volto a sollecitare una differente e non consentita rivalutazione delle medesime vicende già analizzate in doppia conforme dal Tribunale e dalla Corte di appello.
Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato dall’assenza di positive risultanze, e che la valutazione degli elementi positivi evocati dai ricorrenti è propria del giudice di cognizione. Quanto alla pena, la sentenza ha correttamente individuato la fascia superiore dell’art. 73, comma 4, con aumento contenuto per la circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, tenuto conto che uno degli imputati aveva beneficiato dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
Infine, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa alla confisca di una somma di denaro, disposta ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990. La confisca “in casi particolari” prescinde dal rapporto pertinenziale e risulta legittima in presenza di una sproporzione tra il denaro trovato e i redditi dichiarati, oltre che per le modalità di conservazione della somma.
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Nota della Redazione
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