Vizio parziale di mente e necessità del nesso eziologico con la condotta (Cass. pen. Sez. 2 n. 17613 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regola della prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” si applica a tutte le componenti del giudizio, inclusa la capacità di intendere e di volere dell’imputato, il cui onere probatorio grava sulla pubblica accusa e non sull’interessato. Ai fini del riconoscimento del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen., i disturbi della personalità possono integrare il concetto di infermità solo se di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente e grandemente sulla capacità di intendere o di volere, e purché sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa. L’infermità non può considerarsi uno stato permanente, ma va accertata in relazione alla commissione di ciascun reato. La valutazione della perizia psichiatrica da parte del giudice di merito non è sindacabile in cassazione se il percorso argomentativo è corretto dal punto di vista metodologico e razionale; resta invece censurabile la motivazione che riconosca l’attenuante omettendo il passaggio decisivo del collegamento causale tra il disturbo e i singoli delitti.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Treviso, aveva riconosciuto a due imputati la circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all’art. 89 cod. pen., dichiarata prevalente sulle contestate aggravanti, rideterminando la pena per i reati di rapina, lesioni, frode informatica e porto di oggetti atti a offendere.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo quattro motivi, tra cui la violazione dell’art. 89 cod. pen. per difetto di nesso eziologico tra la patologia e i fatti e l’irrilevanza del grado di immaturità, nonché vizi di motivazione in merito alla revoca delle pene accessorie, alla dosimetria della pena e alla mancata contestazione della condotta di spendita di moneta elettronica.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo, di carattere assorbente, fondato. Nel richiamare i principi già espressi dalle Sezioni Unite n. 9163 del 2005, ha ricordato che l’imputabilità è normalmente presunta al raggiungimento della maturità fisio-psichica, salvo che l’autore versi in una situazione di infermità; per l’applicazione dell’art. 89 cod. pen. è necessario che il disturbo, anche di personalità, abbia consistenza tale da scemare grandemente la capacità di intendere o di volere e che sussista un nesso eziologico che renda il fatto di reato causalmente determinato dal disturbo.
Con riferimento alla posizione del primo imputato, la Corte ha escluso vizi logico-giuridici nella scelta del giudice di merito di aderire alle conclusioni del consulente di parte, che aveva adottato un approccio olistico considerando anche la sindrome di Crouzon e il deficit cognitivo derivatone. Ha tuttavia rilevato che il percorso argomentativo della sentenza impugnata tralasciava il passaggio decisivo del collegamento causale tra la “personalità fortemente disarmonica” e la serie di reati predatori, non superando l’originaria valutazione circa la natura lucrogenetica dei delitti.
Quanto al secondo imputato, la Corte ha stigmatizzato la motivazione della Corte territoriale che, discostandosi dalle conclusioni del perito, aveva genericamente fatto leva su “aspetti di immaturità”, senza specificare la riconducibilità di tale condizione alla nozione di vizio parziale di mente quale disturbo della personalità, né lo specifico collegamento eziologico con i singoli delitti. Tali lacune motivazionali hanno determinato l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla circostanza attenuante. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite, mentre sul quarto motivo la Corte ha osservato come la spendita di moneta elettronica non fosse in effetti contestata nel capo di imputazione relativo alla sottrazione della carta bancomat.
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Nota della Redazione
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