Ricusazione e denuncia-querela reiterativa non costituiscono elemento nuovo (Cass. pen. Sez. 5 n. 18201 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di ricusazione manifestamente infondata, al pari di quella carente dei presupposti formali, deve essere dichiarata inammissibile de plano, ai sensi dell’art. 41 cod. proc. pen., senza fissazione di udienza e senza avviso alle parti. I provvedimenti adottati dal giudice nell’esercizio delle funzioni processuali e le determinazioni inerenti alla direzione e al governo dell’udienza, anche se ritenuti erronei o abnormi, non integrano le tassative ipotesi di ricusazione. La presentazione di una denuncia-querela nei confronti del magistrato non costituisce, di per sé, elemento idoneo a fondare la ricusazione, poiché la grave inimicizia ex art. 37 cod. proc. pen. deve essere reciproca e radicata in rapporti personali di carattere privato, estranei al processo.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce aveva dichiarato inammissibile una richiesta di ricusazione presentata dal ricorrente avverso il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce, dinanzi al quale pendeva un procedimento penale a suo carico. Il giudice di merito aveva rilevato il carattere reiterativo dell’istanza, già oggetto di una precedente declaratoria di inammissibilità, e l’assenza di motivi legittimanti, essendo le doglianze incentrate su provvedimenti inerenti alle funzioni processuali e di governo dell’udienza.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando sei motivi. Con le censure, in sintesi, si doleva della mancata convocazione delle parti nella procedura di ricusazione, della mancata considerazione di un preteso elemento nuovo (una denuncia-querela sporta contro il giudice), dell’abnormità degli atti processuali e della sproporzione della sanzione pecuniaria irrogata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto fondato su censure manifestamente infondate e non correlate ai presupposti normativi della ricusazione. In particolare, ha evidenziato come il primo e il quinto motivo fossero infondati, poiché la mancata convocazione delle parti non integrava alcuna violazione del contraddittorio: l’art. 41 cod. proc. pen. impone la declaratoria de plano dell’inammissibilità quando l’istanza sia manifestamente infondata, distinguendo nettamente la fase del vaglio preliminare da quella della decisione camerale partecipata sul merito.
Quanto al secondo, terzo e quarto motivo, la Corte ha ribadito che gli atti del giudice nell’esercizio delle funzioni processuali, anche se ritenuti illegittimi o abnormi, non possono essere sindacati tramite l’istituto della ricusazione, che non costituisce un rimedio surrettizio avverso i provvedimenti impugnabili con i mezzi ordinari. La loro estraneità al catalogo legale delle cause di ricusazione rende la nuova istanza meramente reiterativa della prima, a nulla rilevando la sopravvenuta denuncia-querela.
La Corte ha precisato che la presentazione di una denuncia penale o l’instaurazione di un’azione civile risarcitoria contro il magistrato sono iniziative unilaterali della parte, non sufficienti a configurare la grave inimicizia rilevante ex art. 37 cod. proc. pen. Tale condizione, infatti, postula un atteggiamento di inimicizia reciproca, radicato in rapporti personali di natura privata ed estranei al processo, e non può essere desunta dal trattamento processuale riservato alla parte, ancorché percepito come ostile. A sostegno, sono richiamati i precedenti di Sez. 6, n. 22540 del 13/03/2018 e, per la procedura de plano, Sez. 6, n. 38796 del 28/10/2025 e Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017.
Infine, la sanzione pecuniaria di euro 1550, conseguente alla declaratoria di inammissibilità, è stata ritenuta adeguatamente motivata, valorizzando la riproposizione di un’istanza basata su ragioni estranee all’ordinamento, secondo il principio di Sez. 3, n. 41213 del 15/09/2015. La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato l’ulteriore condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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