Truffa e furto con mezzo fraudolento: discriminante è il consenso della vittima (Cass. pen. Sez. V n. 22056 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti tra truffa e furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, il discrimine è costituito dal consenso dell’avente diritto allo spossessamento. Configura il furto lo spossessamento che avvenga invito domino, cioè senza il consenso, sia pur carpito con artifizi o raggiri, della vittima. Integra invece la truffa l’ipotesi in cui il trasferimento del possesso della res si realizzi con il consenso, seppure viziato, dell’avente diritto. La verifica del giudice di legittimità, in presenza di vizio di contraddittorietà processuale, è circoscritta all’esatta trasposizione nel ragionamento del dato probatorio, non estendendosi al significato di esso.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale per una serie di episodi di illecita apprensione di danaro e preziosi, commessi con raggiri ai danni di persone, spesso anziane o in stato di minorata difesa. In tutti i casi, i giudici di merito avevano qualificato i fatti come truffa, tranne uno, in cui la condotta era stata inquadrata come furto in abitazione aggravato dal mezzo fraudolento. Su quest’ultimo episodio veniva determinata la pena base, con le altre condanne applicate in continuazione.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 1 ottobre 2025, confermava la condanna. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, che a suo avviso andava inquadrato nella truffa e non nel furto aggravato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso. Il collegio ha ricostruito il discrimine tra le due fattispecie muovendo dalla distinzione tra apprensione diretta del bene all’insaputa o contro la volontà della vittima, che configura il furto, e trasferimento del possesso reso possibile da un atto di disposizione della vittima, con volontà viziata da artifizi o raggiri, che configura la truffa. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità sul punto, tra cui le pronunce delle Sezioni unite sulla materia e i precedenti più recenti in tema di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento.
Nel caso di specie la Corte territoriale aveva valorizzato la scissione temporale tra il momento in cui l’imputato aveva preso in mano i preziosi e quello, immediatamente successivo, in cui la vittima gli aveva fornito una scatola per riporli. Da questa sequenza i giudici di merito avevano tratto la conclusione che vi fosse stata una apprensione unilaterale, senza cooperazione della persona offesa.
La Cassazione ha ritenuto, invece, che tale qualificazione fosse il frutto di un travisamento della prova. La Corte d’appello aveva correttamente fissato la linea di discrimine tra le fattispecie, imperniandola sulla sussistenza o meno del consenso dell’avente diritto allo spossessamento, ma aveva poi errato nell’utilizzazione del dato probatorio. Il vizio di contraddittorietà processuale, ha precisato il collegio, attiene all’infedeltà della motivazione rispetto al processo e alle distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato, non implicando una rilettura nel merito dell’elemento di prova, ma solo la verifica della sua esistenza e della sua esatta trasposizione.
Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva omesso di considerare la ricostruzione della vicenda nella sua interezza, così come riferita dalla persona offesa, la quale aveva messo i gioielli a disposizione dell’imputato dopo averli pesati, e aveva fornito un contenitore per riporli. Il consenso, seppure viziato dal raggiro sottostante, era dunque presente per tutto l’arco dello svolgimento dei fatti. Da qui la qualificazione del fatto come truffa, con conseguente annullamento limitato al capo di imputazione oggetto di ricorso e rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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