Consulta il Codice di Procedura Penale attraverso l’indice completo e cliccabile degli articoli. PARTE PRIMA - LIBRO I SOGGETTI Titolo I GIUDICE Capo I GIURISDIZIONEArt. 1. — Giurisdizione penaleArt. 2. — Cognizione del giudiceArt. 3. — Questioni pregiudizialiCapo II COMPETENZA Sezione I Disposizione generaleArt. 4. — Regole per la determinazione della competenzaSezione II Competenza per materiaArt. 5. — Competenza della corte di assiseArt. 6. — Competenza del tribunaleArt. 7. — ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))Sezione III Competenza per territorioArt. 8. — Regole generaliArt. 9. — Regole suppletiveArt. 10. — Competenza per reati commessi all'esteroArt. 11. — (( (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati).Art. 11 bis. — (( (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia).Sezione IV Competenza per connessioneArt. 12. — Casi di connessioneArt. 13. — Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e specialiArt. 14. — Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenniArt. 15. — Competenza per materia determinata dalla connessioneArt. 16. — Competenza per territorio determinata dalla connessioneCapo III RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCESSIArt. 17. — Riunione di processiArt. 18. — Separazione di processiArt. 19. — Provvedimenti sulla riunione e separazioneCapo IV PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZAArt. 20. — Difetto di giurisdizioneArt. 21. — IncompetenzaArt. 22. — Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminariArt. 23. — Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo gradoArt. 24. — Decisioni del giudice di appello sulla competenzaArt. 24 bis. — (( (Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio). ))Art. 25. — Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenzaArt. 26. — Prove acquisite dal giudice incompetenteArt. 27. — Misure cautelari disposte dal giudice incompetenteCapo V CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZAArt. 28. — Casi di conflittoArt. 29. — Cessazione del conflittoArt. 30. — Proposizione del conflittoArt. 31. — Comunicazione al giudice in conflittoArt. 32. — Risoluzione del conflittoCapo VI ((CAPACITA' E COMPOSIZIONE DEL GIUDICE))Art. 33. — Capacita' del giudiceArt. 33 bis. — (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale).Art. 33 ter. — (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica).Art. 33 quater. — (Effetti della connessione sulla composizione del giudice).((Capo VI bis PROVVEDIMENTI SULLA COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATICA DEL TRIBUNALE))Art. 33 quinquies. — (Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale).Art. 33 sexies. — (( (Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare)Art. 33 septies. — (( (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado)Art. 33 octies. — (Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione).Art. 33 novies. — (Validita' delle prove acquisite).Capo VII INCOMPATIBILITA', ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICEArt. 34. — Incompatibilita' determinata da atti compiuti nel procedimentoArt. 35. — Incompatibilita' per ragioni di parentela, affinita' o coniugioArt. 36. — AstensioneArt. 37. — RicusazioneArt. 38. — Termini e forme per la dichiarazione di ricusazioneArt. 39. — Concorso di astensione e di ricusazioneArt. 40. — Competenza a decidere sulla ricusazioneArt. 41. — Decisione sulla dichiarazione di ricusazioneArt. 42. — Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazioneArt. 43. — Sostituzione del giudice astenuto o ricusatoArt. 44. — Sanzioni in caso di inammissibilita' o di rigetto della dichiarazione di ricusazioneCapo VIII RIMESSIONE DEL PROCESSOArt. 45. — (( (Casi di rimessione).Art. 46. — Richiesta di rimessioneArt. 47. — (( (Effetti della richiesta).Art. 48. — (Decisione).Art. 49. — (( (Nuova richiesta di rimessione).Titolo II PUBBLICO MINISTEROArt. 50. — Azione penaleArt. 51. — Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettualeArt. 52. — AstensioneArt. 53. — Autonomia del pubblico ministero nell'udienzaArt. 54. — ((Contrasti negativi tra pubblici ministeri))Art. 54 bis. — (( (Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero).Art. 54 ter. — (Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalita' organizzata).Art. 54 quater. — (Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero)Titolo III POLIZIA GIUDIZIARIAArt. 55. — Funzioni della polizia giudiziariaArt. 56. — Servizi e sezioni di polizia giudiziariaArt. 57. — Ufficiali e agenti di polizia giudiziariaArt. 58. — Disponibilita' della polizia giudiziariaArt. 59. — Subordinazione della polizia giudiziariaTitolo IV IMPUTATOArt. 60. — Assunzione della qualita' di imputatoArt. 61. — Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputatoArt. 62. — Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputatoArt. 63. — Dichiarazioni indiziantiArt. 64. — Regole generali per l'interrogatorioArt. 65. — Interrogatorio nel meritoArt. 66. — Verifica dell'identita' personale dell'imputatoArt. 66 bis. — (( Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato ))Art. 67. — Incertezza sull'eta' dell'imputatoArt. 68. — Errore sull'identita' fisica dell'imputatoArt. 69. — Morte dell'imputatoArt. 70. — Accertamenti sulla capacita' dell'imputatoArt. 71. — Sospensione del procedimento per incapacita' dell'imputatoArt. 72. — Revoca dell'ordinanza di sospensioneArt. 72 bis. — (Definizione del procedimento per incapacita' irreversibile dell'imputato).Art. 73. — Provvedimenti cautelariTitolo V PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIAArt. 74. — Legittimazione all'azione civileArt. 75. — Rapporti tra azione civile e azione penaleArt. 76. — Costituzione di parte civileArt. 77. — Capacita' processuale della parte civileArt. 78. — Formalita' della costituzione di parte civileArt. 79. — Termine per la costituzione di parte civileArt. 80. — Richiesta di esclusione della parte civileArt. 81. — Esclusione di ufficio della parte civileArt. 82. — Revoca della costituzione di parte civileArt. 83. — Citazione del responsabile civileArt. 84. — Costituzione del responsabile civileArt. 85. — Intervento volontario del responsabile civileArt. 86. — Richiesta di esclusione del responsabile civileArt. 87. — Esclusione di ufficio del responsabile civileArt. 88. — Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civileArt. 89. — Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniariaTitolo VI PERSONA OFFESA DAL REATOArt. 90. — Diritti e facolta' della persona offesa dal reatoArt. 90 bis. — (Informazioni alla persona offesa).Art. 90 bis.1. — (( (Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134). ))Art. 90 bis.2. — (( (Ulteriori informazioni alla persona offesa). ))Art. 90 ter. — (Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione).Art. 90 quater. — (( (Condizione di particolare vulnerabilita'). ))Art. 91. — Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reatoArt. 92. — Consenso della persona offesaArt. 93. — Intervento degli enti o delle associazioniArt. 94. — Termine per l'interventoArt. 95. — Provvedimenti del giudiceTitolo VII DIFENSOREArt. 96. — Difensore di fiduciaArt. 97. — Difensore di ufficioArt. 98. — Patrocinio dei non abbientiArt. 99. — Estensione al difensore dei diritti dell'imputatoArt. 100. — Difensore delle altre parti privateArt. 101. — Difensore della persona offesaArt. 102. — Sostituto del difensoreArt. 103. — Garanzie di liberta' del difensoreArt. 104. — Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelareArt. 105. — Abbandono e rifiuto della difesaArt. 106. — Incompatibilita' della difesa di piu' imputati nello stesso procedimentoArt. 107. — Non accettazione, rinuncia o revoca del difensoreArt. 108. — (( (Termine per la difesa) ))Libro II ATTI Titolo I DISPOSIZIONI GENERALIArt. 109. — Lingua degli attiArt. 110. — (( (Forma degli atti). ))Art. 111. — Data ((e sottoscrizione)) degli attiArt. 111 bis. — (Deposito telematico).Art. 111 ter. — (( (Fascicolo informatico e accesso agli atti). ))Art. 112. — Surrogazione di copie agli originali mancantiArt. 113. — Ricostituzione di attiArt. 114. — Divieto di pubblicazione di atti e di immaginiArt. 115. — Violazione del divieto di pubblicazioneArt. 115 bis. — (( (Garanzia della presunzione di innocenza). ))Art. 116. — Copie, estratti e certificatiArt. 117. — Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministeroArt. 118. — Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell'internoArt. 118 bis. — (( (Richiesta di copie di atti e di informazioni daArt. 119. — Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimentoArt. 120. — Testimoni ad atti del procedimentoArt. 121. — Memorie e richieste delle partiArt. 122. — Procura speciale per determinati attiArt. 123. — Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internateArt. 124. — Obbligo di osservanza delle norme processualiTitolo II ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICEArt. 125. — Forme dei provvedimenti del giudiceArt. 126. — Assistenza al giudiceArt. 127. — Procedimento in camera di consiglioArt. 128. — Deposito dei provvedimenti del giudiceArt. 129. — Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita'Art. 129 bis. — (Accesso ai programmi di giustizia riparativa).Art. 130. — Correzione di errori materialiArt. 131. — Poteri coercitivi del giudiceArt. 132. — Accompagnamento coattivo dell'imputatoArt. 133. — Accompagnamento coattivo di altre persone((Titolo II-bis Partecipazione a distanza))Art. 133 bis. — (( (Disposizione generale)). ))Art. 133 ter. — (Modalita' e garanzie della partecipazione a distanza)).Titolo III DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTIArt. 134. — Modalita' di documentazioneArt. 135. — Redazione del verbaleArt. 136. — Contenuto del verbaleArt. 137. — Sottoscrizione del verbaleArt. 138. — Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipiaArt. 139. — Riproduzione fonografica o audiovisivaArt. 140. — Modalita' di documentazione in casi particolariArt. 141. — Dichiarazioni orali delle partiArt. 141 bis. — (Modalita' di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione).Art. 142. — Nullita' dei verbaliTitolo IV TRADUZIONE DEGLI ATTIArt. 143. — (( (Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali) ))Art. 143 bis. — (( (Altri casi di nomina dell'interprete). ))Art. 144. — Incapacita' e incompatibilita' dell'interpreteArt. 145. — Ricusazione e astensione dell'interpreteArt. 146. — Conferimento dell'incaricoArt. 147. — Termine per le traduzioni scritteTitolo V NOTIFICAZIONIArt. 148. — (( (Organi e forme delle notificazioni). ))Art. 149. — (( (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo). ))Art. 150. — ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150))Art. 151. — ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150))Art. 152. — Notificazioni richieste dalle parti privateArt. 153. — Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministeroArt. 153 bis. — (( (Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante.). ))Art. 154. — Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.Art. 155. — Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offeseArt. 156. — Notificazioni all'imputato detenutoArt. 157. — Prima notificazione all'imputato non detenutoArt. 157 bis. — (( (Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima). ))Art. 157 ter. — (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto).Art. 158. — ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150))Art. 159. — Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilita'Art. 160. — (Efficacia del decreto di irreperibilita').Art. 161. — (Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni).Art. 162. — Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio elettoArt. 163. — Formalita' per le notificazioni nel domicilio dichiarato o elettoArt. 164. — ((Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio))Art. 165. — Notificazioni all'imputato latitante o evasoArt. 166. — Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di menteArt. 167. — Notificazioni ad altri soggettiArt. 168. — Relazione di notificazioneArt. 169. — Notificazioni all'imputato all'esteroArt. 170. — Notificazioni col mezzo della postaArt. 171. — Nullita' delle notificazioniTitolo VI TERMINIArt. 172. — Regole generaliArt. 173. — Termini a pena di decadenza. AbbreviazioneArt. 174. — Prolungamento dei termini di comparizioneArt. 175. — Restituzione nel termineArt. 175 bis. — (( (Malfunzionamento dei sistemi informatici). ))Art. 176. — Effetti della restituzione nel termineTitolo VII NULLITA'Art. 177. — Tassativa'Art. 178. — Nullita' di ordine generaleArt. 179. — Nullita' assoluteArt. 180. — Regime delle altre nullita' di ordine generaleArt. 181. — Nullita' relativeArt. 182. — Deducibilita' delle nullita'Art. 183. — Sanatorie generali delle nullita'Art. 184. — Sanatoria delle nullita' delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioniArt. 185. — Effetti della dichiarazione di nullita'Art. 186. — Inosservanza di norme tributarieLibro III PROVE Titolo I DISPOSIZIONI GENERALIArt. 187. — Oggetto della provaArt. 188. — Liberta' morale della persona nell'assunzione della provaArt. 189. — Prove non disciplinate dalla leggeArt. 190. — Diritto alla provaArt. 190 bis. — (Requisiti della prova in casi particolari).Art. 191. — Prove illegittimamente acquisiteArt. 192. — Valutazione della provaArt. 193. — Limiti di prova stabiliti dalle leggi civiliTitolo II MEZZI DI PROVA Capo I TESTIMONIANZAArt. 194. — Oggetto e limiti della testimonianzaArt. 195. — Testimonianza indirettaArt. 196. — Capacita' di testimoniareArt. 197. — Incompatibilita' con l'ufficio di testimoneArt. 197 bis. — (Persone imputate o giudicare in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone).Art. 198. — Obblighi del testimoneArt. 199. — Facolta' di astensione dei prossimi congiuntiArt. 200. — Segreto professionaleArt. 201. — Segreto di ufficioArt. 202. — (( (Segreto di Stato).Art. 203. — Informatori della polizia giudiziariaArt. 204. — Esclusione del segretoArt. 205. — Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello StatoArt. 206. — Assunzione della testimonianza di agenti diplomaticiArt. 206 bis. — (( (Assunzione della testimonianza di cardinali). ))Art. 207. — Testimoni sospettati di falsita' o reticenzaCapo II ESAME DELLE PARTIArt. 208. — Richiesta dell'esameArt. 209. — Regole per l'esameArt. 210. — Esame di persona imputataCapo III CONFRONTIArt. 211. — Presupposti del confrontoArt. 212. — Modalita' del confrontoCapo IV RICOGNIZIONIArt. 213. — Ricognizione di persone. Atti preliminariArt. 214. — Svolgimento della ricognizioneArt. 215. — Ricognizione di coseArt. 216. — Altre ricognizioniArt. 217. — Pluralita' di ricognizioniCapo V ESPERIMENTI GIUDIZIALIArt. 218. — Presupposti dell'esperimento giudizialeArt. 219. — Modalita' dell'esperimento giudizialeCapo VI PERIZIAArt. 220. — Oggetto della periziaArt. 221. — Nomina del peritoArt. 222. — Incapacita' e incompatibilita' del peritoArt. 223. — Astensione e ricusazione del peritoArt. 224. — Provvedimenti del giudiceArt. 224 bis. — (Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla liberta' personale).Art. 225. — Nomina del consulente tecnicoArt. 226. — Conferimento dell'incaricoArt. 227. — Relazione peritaleArt. 228. — Attivita' del peritoArt. 229. — Comunicazioni relative alle operazioni peritaliArt. 230. — Attivita' dei consulenti tecniciArt. 231. — Sostituzione del peritoArt. 232. — Liquidazione del compenso al peritoArt. 233. — Consulenza tecnica fuori dei casi di periziaCapo VII DOCUMENTIArt. 234. — Prova documentaleArt. 234 bis. — (( (Acquisizione di documenti e dati informatici). ))Art. 235. — Documenti costituenti corpo del reatoArt. 236. — Documenti relativi al giudizio sulla personalita'Art. 237. — Acquisizione di documenti provenienti dall'imputatoArt. 238. — (Verbali di prove di altri procedimenti).Art. 238 bis. — (( (Sentenze irrevocabili).Art. 239. — Accertamento della provenienza dei documentiArt. 240. — (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali).Art. 241. — Documenti falsiArt. 242. — Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni (270) ((275))Art. 243. — Rilascio di copieTITOLO III MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA Capo I ISPEZIONIArt. 244. — Casi e forme delle ispezioniArt. 245. — Ispezione personaleArt. 246. — Ispezione di luoghi o di coseCapo II PERQUISIZIONIArt. 247. — Casi e forme delle perquisizioniArt. 248. — Richiesta di consegnaArt. 249. — Perquisizioni personaliArt. 250. — Perquisizioni localiArt. 251. — Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporaliArt. 252. — Sequestro conseguente a perquisizioneArt. 252 bis. — (( (Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero). ))Capo III SEQUESTRIArt. 253. — Oggetto e formalita' del sequestroArt. 254. — Sequestro di corrispondenzaArt. 254 bis. — (( (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni).Art. 255. — Sequestro presso bancheArt. 256. — Dovere di esibizione e segretiArt. 256 bis. — (( (Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorita' giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza). ))Art. 256 ter. — (( (Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato). ))Art. 257. — Riesame del decreto di sequestroArt. 258. — Copie dei documenti sequestratiArt. 259. — Custodia delle cose sequestrateArt. 260. — Apposizione dei sigilli alle cose sequestrateArt. 260 bis. — (( (Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca).))Art. 261. — Rimozione e riapposizione dei sigilliArt. 262. — Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrateArt. 263. — Procedimento per la restituzione delle cose sequestrateArt. 263 bis. — (( (Ordine di conservazione di dati).))Art. 264. — ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))Art. 265. — ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))Capo IV INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONIArt. 266. — Limiti di ammissibilita'Art. 266 bis. — (( (Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche).Art. 267. — Presupposti e forme del provvedimentoArt. 268. — Esecuzione delle operazioniArt. 268 bis. — ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 161, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 7 (270) ((275))Art. 268 ter. — ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 161, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 7 (270) ((275))Art. 268 quater. — ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 161, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 7 (270) ((275))Art. 269. — Conservazione della documentazioneArt. 270. — Utilizzazione in altri procedimentiArt. 270 bis. — (( (Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). ))Art. 271. — Divieti di utilizzazioneLibro IV MISURE CAUTELARI Titolo I MISURE CAUTELARI PERSONALI Capo I DISPOSIZIONI GENERALIArt. 272. — Limitazioni alle liberta' della personaArt. 273. — Condizioni generali di applicabilita' delle misureArt. 274. — Esigenze cautelariArt. 275. — Criteri di scelta delle misureArt. 275 bis. — (Particolari modalita' di controllo).Art. 276. — Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposteArt. 276 bis. — (( (Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri).))Art. 277. — Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelariArt. 278. — Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misureArt. 279. — Giudice competenteCapo II MISURE COERCITIVEArt. 280. — (Condizioni di applicabilita' delle misure coercitive).Art. 281. — Divieto di espatrioArt. 282. — Obbligo di presentazione alla polizia giudiziariaArt. 282 bis. — (Allontanamento dalla casa familiare).Art. 282 ter. — (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).Art. 282 quater. — (Obblighi di comunicazione).Art. 283. — Divieto e obbligo di dimoraArt. 284. — Arresti domiciliariArt. 285. — Custodia cautelare in carcereArt. 285 bis. — (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri).Art. 286. — Custodia cautelare in luogo di curaArt. 286 bis. — (Divieto di custodia cautelare).Capo III MISURE INTERDITTIVEArt. 287. — Condizioni di applicabilita' delle misure interdittiveArt. 288. — Sospensione dall'esercizio della ((responsabilita' genitoriale))Art. 289. — Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizioArt. 289 bis. — (( (Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione). ))Art. 290. — Divieto temporaneo di esercitare determinate attivita' professionali o imprenditorialiCapo IV FORMA ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTIArt. 291. — Procedimento applicativoArt. 292. — Ordinanza del giudiceArt. 293. — Adempimenti esecutiviArt. 294. — Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personaleArt. 295. — Verbale di vane ricercheArt. 296. — L a t i t a n z aArt. 297. — Computo dei termini di durata delle misureArt. 298. — Sospensione dell'esecuzione delle misureCapo V ESTINZIONE DELLE MISUREArt. 299. — Revoca e sostituzione delle misureArt. 300. — Estinzione ((o sostituzione)) delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenzeArt. 301. — Estinzione di misure disposte per esigenze probatorieArt. 302. — Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelareArt. 303. — Termini di durata massima della custodia cautelare.Art. 304. — Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelareArt. 305. — Proroga della custodia cautelareArt. 306. — Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misureArt. 307. — Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei terminiArt. 308. — Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelareCapo VI IMPUGNAZIONIArt. 309. — Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitivaArt. 310. — A p p e l l oArt. 311. — Ricorso per cassazioneCapo VII APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZAArt. 312. — Condizioni di applicabilita'Art. 313. — ProcedimentoCapo VIII RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONEArt. 314. — Presupposti e modalita' della decisioneArt. 315. — Procedimento per la riparazioneTitolo II MISURE CAUTELARI REALI Capo I SEQUESTRO CONSERVATIVOArt. 316. — Presupposti ed effetti del provvedimentoArt. 317. — Forma del provvedimento. CompetenzaArt. 318. — Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativoArt. 319. — Offerta di cauzioneArt. 320. — Esecuzione sui beni sequestratiCapo II SEQUESTRO PREVENTIVOArt. 321. — Oggetto del sequestro preventivoArt. 321 bis. — (( (Reintegrazione nel possesso dell'immobile).))Art. 322. — Riesame del decreto di sequestro preventivoArt. 322 bis. — (Appello).Art. 323. — Perdita di efficacia del sequestro preventivoCapo III IMPUGNAZIONIArt. 324. — Procedimento di riesameArt. 325. — Ricorso per cassazionePARTE SECONDA - Libro V INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE Titolo I DISPOSIZIONI GENERALIArt. 326. — Finalita' delle indagini preliminariArt. 327. — Direzione delle indagini preliminariArt. 327 bis. — (( (Attivita' investigativa del difensore). ))Art. 328. — Giudice per le indagini preliminariArt. 329. — Obbligo del segretoTitolo II NOTIZIA DI REATOArt. 330. — Acquisizione delle notizie di reatoArt. 331. — Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizioArt. 332. — Contenuto della denunciaArt. 333. — Denuncia da parte di privatiArt. 334. — R e f e r t oArt. 334 bis. — (( (Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attivita' di investigazione difensiva)Art. 335. — Registro delle notizie di reatoArt. 335 bis. — (( (Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi). ))Art. 335 ter. — (( (Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini). ))Art. 335 quater. — (Accertamento della tempestivita' dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato).Art. 335 quinquies. — (Attivita' di indagine in presenza di cause di giustificazione).Titolo III CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA'Art. 336. — QuerelaArt. 337. — Formalita' della querelaArt. 338. — Curatore speciale per la querelaArt. 339. — Rinuncia alla querelaArt. 340. — Remissione della querelaArt. 341. — Istanza di procedimentoArt. 342. — Richiesta di procedimentoArt. 343. — Autorizzazione a procedereArt. 344. — Richiesta di autorizzazione a procedereArt. 344 bis. — (Improcedibilita' per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione).Art. 345. — Difetto di una condizione di procedibilita'Art. 346. — Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilita'Titolo IV ATTIVITA' A INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIAArt. 347. — Obbligo di riferire la notizia del reatoArt. 348. — Assicurazione delle fonti di provaArt. 349. — Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre personeArt. 350. — Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indaginiArt. 351. — Altre sommarie informazioniArt. 352. — PerquisizioniArt. 353. — Acquisizione di plichi o di corrispondenzaArt. 354. — Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. SequestroArt. 355. — Convalida del sequestro e suo riesameArt. 356. — Assistenza del difensoreArt. 357. — Documentazione dell'attivita' di polizia giudiziariaTitolo V ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTEROArt. 358. — Attivita' di indagine del pubblico ministeroArt. 359. — Consulenti tecnici del pubblico ministeroArt. 359 bis. — (Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi).Art. 360. — Accertamenti tecnici non ripetibiliArt. 361. — Individuazione di persone e di coseArt. 362. — Assunzione di informazioniArt. 362 bis. — (Misure urgenti di protezione della persona offesa).Art. 363. — Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connessoArt. 364. — Nomina e assistenza del difensoreArt. 365. — Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avvisoArt. 366. — Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensoriArt. 367. — Memorie e richieste dei difensoriArt. 368. — Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestroArt. 369. — Informazione di garanziaArt. 369 bis. — (Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa)Art. 370. — Atti diretti e atti delegatiArt. 371. — Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministeroArt. 371 bis. — (Attivita' di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo).Art. 372. — Avocazione delle indaginiArt. 373. — Documentazione degli attiArt. 374. — Presentazione spontaneaArt. 375. — Invito a presentarsiArt. 376. — Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confrontoArt. 377. — Citazioni di persone informate sui fattiArt. 378. — Poteri coercitivi del pubblico ministeroTitolo VI ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMOArt. 379. — Determinazione della penaArt. 380. — Arresto obbligatorio in flagranzaArt. 381. — Arresto facoltativo in flagranzaArt. 382. — Stato di flagranzaArt. 382 bis. — (Arresto in flagranza differita).Art. 383. — Facolta' di arresto da parte dei privatiArt. 384. — Fermo di indiziato di delittoArt. 384 bis. — (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare).Art. 385. — Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanzeArt. 386. — Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermoArt. 387. — Avviso dell'arresto o del fermo ai familiariArt. 387 bis. — (( (Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore eta'). ))Art. 388. — Interrogatorio dell'arrestato o del fermatoArt. 389. — Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermatoArt. 390. — Richiesta di convalida dell'arresto o del fermoArt. 391. — Udienza di convalida((Titolo VI bis INVESTIGAZIONI DIFENSIVE))Art. 391 bis. — (Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore).Art. 391 ter. — (Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni).Art. 391 quater. — (( (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione). ))Art. 391 quinquies. — (( (Potere di segretazione del pubblico ministero). ))Art. 391 sexies. — (( (Accesso ai luoghi e documentazione). ))Art. 391 septies. — (( (Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico). ))Art. 391 octies. — (Fascicolo del difensore).Art. 391 novies. — (( (Attivita' investigativa preventiva). ))Art. 391 decies. — (( (Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive). ))Titolo VII INCIDENTE PROBATORIOArt. 392. — CasiArt. 393. — RichiestaArt. 394. — Richiesta della persona offesaArt. 395. — Presentazione e notificazione della richiestaArt. 396. — DeduzioniArt. 397. — Differimento dell'incidente probatorioArt. 398. — Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorioArt. 399. — Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indaginiArt. 400. — Provvedimenti per i casi di urgenzaArt. 401. — U d i e n z aArt. 402. — Estensione dell'incidente probatorioArt. 403. — Utilizzabilita' nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorioArt. 404. — Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civileTitolo VIII CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARIArt. 405. — (( Termini per la conclusione delle indagini preliminari. ))Art. 406. — (Proroga dei termini)Art. 407. — Termini di durata massima delle indagini preliminariArt. 407 bis. — (Inizio dell'azione penale. Forme e termini).Art. 408. — Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reatoArt. 409. — Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazioneArt. 410. — Opposizione alla richiesta di archiviazioneArt. 410 bis. — (( (Nullita' del provvedimento di archiviazione). ))Art. 411. — Altri casi di archiviazioneArt. 412. — Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penaleArt. 413. — Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reatoArt. 414. — Riapertura delle indaginiArt. 415. — (Reato commesso da persone ignote)Art. 415 bis. — (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari)Art. 415 ter. — (( (Scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Diritti e facolta' dell'indagato e della persona offesa). ))Titolo IX UDIENZA PRELIMINAREArt. 416. — Presentazione della richiesta del pubblico ministeroArt. 417. — Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizioArt. 418. — Fissazione dell'udienzaArt. 419. — Atti introduttiviArt. 420. — (Costituzione delle parti)Art. 420 bis. — (Assenza dell'imputato).Art. 420 ter. — (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore)Art. 420 quater. — (Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato).Art. 420 quinquies. — (( (Atti urgenti). ))Art. 420 sexies. — (( (Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo). ))Art. 421. — DiscussioneArt. 421 bis. — (( (Ordinanza per l'integrazione delle indagini).Art. 422. — (Attivita' di integrazione probatoria del giudice)Art. 423. — Modificazione dell'imputazioneArt. 424. — Provvedimenti del giudiceArt. 425. — (Sentenza di non luogo a procedere)Art. 426. — Requisiti della sentenzaArt. 427. — Condanna del querelante alle spese e ai danniArt. 428. — (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere).Art. 429. — Decreto che dispone il giudizioArt. 430. — (( (Attivita' integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore). ))Art. 430 bis. — (( (Divieto di assumere informazioni).Art. 431. — Fascicolo per il dibattimentoArt. 432. — Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimentoArt. 433. — Fascicolo del pubblico ministeroTitolo X REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDEREArt. 434. — Casi di revocaArt. 435. — Richiesta di revocaArt. 436. — Provvedimenti del giudiceArt. 437. — Ricorso per cassazioneLibro VI PROCEDIMENTI SPECIALI Titolo I GIUDIZIO ABBREVIATOArt. 438. — Presupposti del giudizio abbreviatoArt. 439. — ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479))Art. 440. — ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479))Art. 441. — (Svolgimento del giudizio abbreviato)Art. 441 bis. — (Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato).Art. 442. — DecisioneArt. 443. — Limiti all'appelloTitolo II APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTIArt. 444. — Applicazione della pena su richiestaArt. 445. — Effetti dell'applicazione della pena su richiestaArt. 446. — Richiesta di applicazione della pena e consensoArt. 447. — Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminariArt. 448. — Provvedimenti del giudiceTitolo III GIUDIZIO DIRETTISSIMOArt. 449. — Casi e modi del giudizio direttissimoArt. 450. — Instaurazione del giudizio direttissimoArt. 451. — Svolgimento del giudizio direttissimoArt. 452. — Trasformazione del ritoTitolo IV GIUDIZIO IMMEDIATOArt. 453. — Casi e modi di giudizio immediatoArt. 454. — Presentazione della richiesta del pubblico ministeroArt. 455. — Decisione sulla richiesta di giudizio immediatoArt. 456. — Decreto di giudizio immediatoArt. 457. — Trasmissione degli attiArt. 458. — Richiesta di giudizio abbreviatoArt. 458 bis. — (( (Richiesta di applicazione della pena). ))Titolo V PROCEDIMENTO PER DECRETOArt. 459. — (Casi di procedimento per decreto).Art. 460. — Requisiti del decreto di condannaArt. 461. — OpposizioneArt. 462. — Restituzione nel termine per proporre opposizioneArt. 463. — Opposizione proposta soltanto da alcuni interessatiArt. 464. — Giudizio conseguente all'opposizione((Titolo V-bis SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA))Art. 464 bis. — (Sospensione del procedimento con messa alla prova).Art. 464 ter. — (( (Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari). ))Art. 464 ter.1. — (( (Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari).))Art. 464 quater. — (( (Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia). ))Art. 464 quinquies. — (( (Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova). ))Art. 464 sexies. — (( (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova). ))Art. 464 septies. — (Esito della messa alla prova).Art. 464 octies. — (( (Revoca dell'ordinanza). ))Art. 464 novies. — (( (Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova). ))Libro VII GIUDIZIO Titolo I ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTOArt. 465. — Atti del presidente del tribunale o della corte di assiseArt. 466. — Facolta' dei difensoriArt. 467. — Atti urgentiArt. 468. — Citazione di testimoni, periti e consulenti tecniciArt. 469. — Proscioglimento prima del dibattimentoTitolo II DIBATTIMENTO Capo I DISPOSIZIONI GENERALIArt. 470. — Disciplina dell'udienzaArt. 471. — Pubblicita' dell'udienzaArt. 472. — Casi in cui si procede a porte chiuseArt. 473. — Ordine di procedere a porte chiuseArt. 474. — Assistenza dell'imputato all'udienzaArt. 475. — Allontanamento coattivo dell'imputatoArt. 476. — Reati commessi in udienzaArt. 477. — Durata e ((organizzazione)) del dibattimentoArt. 478. — Questioni incidentaliArt. 479. — Questioni civili o amministrativeArt. 480. — Verbale di udienzaArt. 481. — Contenuto del verbaleArt. 482. — Diritto delle parti in ordine alla documentazioneArt. 483. — Sottoscrizione e trascrizione del verbaleCapo II ATTI INTRODUTTIVIArt. 484. — Costituzione delle partiArt. 485. — (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 ))Art. 486. — (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 ))Art. 487. — (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 ))Art. 488. — (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 ))Art. 489. — ( ((Rimedi per l'imputato)) contro il quale si e' proceduto in assenza nell'udienza preliminare).Art. 490. — Accompagnamento coattivo dell'imputato assente ((215))Art. 491. — Questioni preliminariArt. 492. — Dichiarazione di apertura del dibattimentoArt. 493. — (Richieste di prova)Art. 493 bis. — ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 161, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 7 (270) ((275))Art. 494. — Dichiarazioni spontanee dell'imputatoArt. 495. — Provvedimenti del giudice in ordine alla provaCapo III ISTRUZIONE DIBATTIMENTALEArt. 496. — (( Ordine e modalita' dell'assunzione delle prove ))Art. 497. — Atti preliminari all'esame dei testimoniArt. 498. — Esame diretto e controesame dei testimoniArt. 499. — Regole per l'esame testimonialeArt. 500. — (( (Contestazioni nell'esame testimoniale).Art. 501. — Esame dei periti e dei consulenti tecniciArt. 502. — Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecniciArt. 503. — Esame delle parti privateArt. 504. — Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoniArt. 505. — Facolta' degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reatoArt. 506. — Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti privateArt. 507. — Ammissione di nuove proveArt. 508. — Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimentoArt. 509. — Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorieArt. 510. — Verbale di assunzione dei mezzi di provaArt. 511. — Letture consentiteArt. 511 bis. — (( (Lettura di verbali di prove di altri procedimenti).Art. 512. — Lettura di atti per sopravvenuta impossibilita' di ripetizioneArt. 512 bis. — (( (Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero).Art. 513. — (Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare).Art. 514. — (( (Letture vietate ).Art. 515. — Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimentoCapo IV NUOVE CONTESTAZIONIArt. 516. — Modifica della imputazioneArt. 517. — Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimentoArt. 518. — Fatto nuovo risultante dal dibattimentoArt. 519. — Diritti delle partiArt. 520. — Nuove contestazioni all'imputato ((non presente)) (215)Art. 521. — Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenzaArt. 521 bis. — (Modifiche alla composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni).Art. 522. — Nullita' della sentenza per difetto di contestazioneCapo V DISCUSSIONE FINALEArt. 523. — Svolgimento della discussioneArt. 524. — Chiusura del dibattimentoTitolo III SENTENZA Capo I DELIBERAZIONEArt. 525. — Immediatezza della deliberazioneArt. 526. — Prove utilizzabili ai fini della deliberazioneArt. 527. — Deliberazione collegialeArt. 528. — Lettura del verbale in camera di consiglioCapo II DECISIONE Sezione I Sentenza di proscioglimentoArt. 529. — Sentenza di non doversi procedereArt. 530. — Sentenza di assoluzioneArt. 531. — Dichiarazione di estinzione del reatoArt. 532. — Provvedimenti sulle misure cautelari personaliSezione II Sentenza di condannaArt. 533. — Condanna dell'imputatoArt. 534. — Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniariaArt. 535. — Condanna alle speseArt. 536. — Pubblicazione della sentenza come effetto della condannaArt. 537. — Pronuncia sulla falsita' di documentiArt. 537 bis. — ((Indegnita' a succedere))Sezione III Decisione sulle questioni civiliArt. 538. — Condanna per la responsabilita' civileArt. 539. — Condanna generica ai danni e provvisionaleArt. 540. — Provvisoria esecuzione delle disposizioni civiliArt. 541. — Condanna alle spese relative all'azione civileArt. 542. — Condanna del querelante alle spese e ai danniArt. 543. — Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del dannoCapo III ATTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONEArt. 544. — Redazione della sentenzaArt. 545. — Pubblicazione della sentenzaArt. 545 bis. — (Condanna a pena sostitutiva).Art. 546. — Requisiti della sentenzaArt. 547. — Correzione della sentenzaArt. 548. — Deposito della sentenzaLibro VIII ((PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA)) Titolo I ((DISPOSIZIONE GENERALE))Art. 549. — (( (Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica)Titolo II ((CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO))Art. 550. — (Casi di citazione diretta a giudizio)Art. 551. — (( (Procedimenti connessi)Art. 552. — (Decreto di citazione a giudizio)Art. 553. — ( Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione ((predibattimentale)) )Art. 554. — (( (Atti urgenti)Art. 554 bis. — (( (Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta). ))Art. 554 ter. — (Provvedimenti del giudice).Art. 554 quater. — (( (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). ))Art. 554 quinquies. — (( (Revoca della sentenza di non luogo a procedere). ))Art. 555. — (Udienza ((dibattimentale)) a seguito della citazione diretta)Titolo III ((PROCEDIMENTI SPECIALI))Art. 556. — (Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta)Art. 557. — (( (Procedimento per decreto)Art. 558. — (Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo)Art. 558 bis. — (( (Giudizio immediato). ))Titolo IV ((DIBATTIMENTO))Art. 559. — (( (Dibattimento)Art. 560. — ((LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559))Art. 561. — ((LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559))Art. 562. — ((LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559))Art. 563. — ((LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559))Art. 564. — ((LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559))Art. 565. — ((LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559))Art. 566. — ((LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559))Art. 567. — ((LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559))Libro IX IMPUGNAZIONI Titolo I DISPOSIZIONI GENERALIArt. 568. — Regole generaliArt. 569. — Ricorso immediato per cassazioneArt. 570. — Impugnazione del pubblico ministeroArt. 571. — Impugnazione dell'imputatoArt. 572. — Richiesta della parte civile o della persona offesaArt. 573. — Impugnazione per i soli interessi civiliArt. 574. — Impugnazione dell'imputato per gli interessi civiliArt. 575. — Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniariaArt. 576. — Impugnazione della parte civile e del querelanteArt. 577. — ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 46))Art. 578. — Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilita' per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (279)Art. 578 bis. — (Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione).Art. 578 ter. — (( (Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilita' per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione). ))Art. 579. — Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezzaArt. 580. — (( (Conversione del ricorso in appello). ))Art. 581. — (Forma dell'impugnazione).Art. 582. — Presentazione dell'impugnazioneArt. 583. — ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150))Art. 584. — Notificazione della impugnazioneArt. 585. — Termini per l'impugnazioneArt. 586. — Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimentoArt. 587. — Estensione dell'impugnazioneArt. 588. — Sospensione della esecuzioneArt. 589. — Rinuncia all'impugnazioneArt. 590. — Trasmissione di atti in seguito all'impugnazioneArt. 591. — Inammissibilita' dell'impugnazioneArt. 592. — Condanna alle spese nei giudizi di impugnazioneTitolo II APPELLOArt. 593. — (Casi di appello).Art. 593 bis. — (( (Appello del pubblico ministero).))Art. 594. — ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))Art. 595. — Appello incidentaleArt. 596. — Giudice competenteArt. 597. — Cognizione del giudice di appelloArt. 598. — Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appelloArt. 598 bis. — (Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti).Art. 598 ter. — (( (Assenza dell'imputato in appello). ))Art. 599. — Decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti (290)Art. 599 bis. — (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello).Art. 600. — Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civiliArt. 601. — Atti preliminari al giudizioArt. 602. — Dibattimento di appelloArt. 603. — Rinnovazione dell'istruzione dibattimentaleArt. 604. — Questioni di nullita'Art. 605. — SentenzaTitolo III RICORSO PER CASSAZIONE Capo I DISPOSIZIONI GENERALIArt. 606. — Casi di ricorsoArt. 607. — Ricorso dell'imputatoArt. 608. — Ricorso del pubblico ministeroArt. 609. — Cognizione della corte di cassazioneCapo II PROCEDIMENTOArt. 610. — Atti preliminariArt. 611. — Procedimento (290)Art. 612. — Sospensione dell'esecuzione della condanna civileArt. 613. — DifensoriArt. 614. — DibattimentoCapo III SENTENZAArt. 615. — Deliberazione e pubblicazioneArt. 616. — Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilita' del ricorsoArt. 617. — Motivazione e depositoArt. 618. — Decisioni delle sezioni uniteArt. 619. — Rettificazione di errori non determinanti annullamentoArt. 620. — Annullamento senza rinvioArt. 621. — Effetti dell'annullamento senza rinvioArt. 622. — Annullamento della sentenza ai soli effetti civiliArt. 623. — Annullamento con rinvioArt. 624. — Annullamento parzialeArt. 624 bis. — (( (Cessazione delle misure cautelari).Art. 625. — Provvedimenti conseguenti alla sentenzaArt. 625 bis. — (Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto).Art. 625 ter. — ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103))Art. 626. — Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o realeArt. 627. — Giudizio di rinvio dopo annullamentoArt. 628. — Impugnabilita' della sentenza del giudice di rinvio((Titolo III-bis Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo))Art. 628 bis. — (( (Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali o dei Protocolli addizionali). ))Titolo IV REVISIONEArt. 629. — Condanne soggette a revisioneArt. 629 bis. — (( (Rescissione del giudicato). ))Art. 630. — Casi di revisioneArt. 631. — Limiti della revisioneArt. 632. — Soggetti legittimati alla richiestaArt. 633. — Forma della richiestaArt. 634. — Declaratoria d'inammissibilita'Art. 635. — Sospensione dell'esecuzioneArt. 636. — Giudizio di revisioneArt. 637. — SentenzaArt. 638. — Revisione a favore del condannato defuntoArt. 639. — Provvedimenti in accoglimento della richiestaArt. 640. — Impugnabilita' della sentenzaArt. 641. — Effetti dell'inammissibilita' o del rigettoArt. 642. — Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiestaArt. 643. — Riparazione dell'errore giudiziarioArt. 644. — Riparazione in caso di morteArt. 645. — Domanda di riparazioneArt. 646. — Procedimento e decisioneArt. 647. — Risarcimento del danno e riparazioneLibro X ESECUZIONE Titolo I GIUDICATOArt. 648. — Irrevocabilita' delle sentenze e dei decreti penaliArt. 649. — Divieto di un secondo giudizioArt. 650. — Esecutivita' delle sentenze e dei decreti penaliArt. 651. — Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di dannoArt. 651 bis. — ((Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuita' del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno.))Art. 652. — Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di dannoArt. 653. — Efficacia della sentenza penaleArt. 654. — Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativiTitolo II ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALIArt. 655. — Funzioni del pubblico ministeroArt. 656. — (Esecuzione delle pene detentive).Art. 657. — Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titoloArt. 657 bis. — (( (Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca). ))Art. 658. — Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenzaArt. 658 bis. — (( (Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie). ))Art. 659. — Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianzaArt. 660. — (Esecuzione delle pene pecuniarie).Art. 661. — Esecuzione delle ((pene)) sostitutiveArt. 662. — Esecuzione delle pene accessorieArt. 663. — Esecuzione di pene concorrentiArt. 664. — Esecuzione di altre sanzioni pecuniarieTitolo III ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI Capo I GIUDICE DELL'ESECUZIONEArt. 665. — Giudice competenteArt. 666. — Procedimento di esecuzioneArt. 667. — Dubbio sull'identita' fisica della persona detenutaArt. 668. — Persona condannata per errore di nomeArt. 669. — Pluralita' di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa personaArt. 670. — Questioni sul titolo esecutivoArt. 671. — Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuatoArt. 672. — Applicazione dell'amnistia e dell'indultoArt. 673. — Revoca della sentenza per abolizione del reatoArt. 674. — Revoca di altri provvedimentiArt. 675. — Falsita' di documentiArt. 676. — Altre competenzeCapo II MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZAArt. 677. — Competenza per territorioArt. 678. — Procedimento di sorveglianzaArt. 679. — Misure di sicurezzaArt. 680. — Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezzaArt. 681. — Provvedimenti relativi alla graziaArt. 682. — Liberazione condizionaleArt. 683. — RiabilitazioneArt. 684. — Rinvio dell'esecuzioneTitolo IV CASELLARIO GIUDIZIALEArt. 685. — (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))Art. 686. — (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))Art. 687. — ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))Art. 688. — ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))Art. 689. — (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))Art. 690. — ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))Titolo V SPESEArt. 691. — (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))Art. 692. — Spese della custodia cautelareArt. 693. — (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))Art. 694. — Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzioneArt. 695. — (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))Libro XI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE Titolo I DISPOSIZIONI GENERALIArt. 696. — (( (Prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale). ))((Titolo I-bis PRINCIPI GENERALI DEL MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI E DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA))Art. 696 bis. — (( (Principio del mutuo riconoscimento). ))Art. 696 ter. — (( (Tutela dei diritti fondamentali della persona nel mutuo riconoscimento). ))Art. 696 quater. — (( (Modalita' di trasmissione delle decisioni giudiziarie). ))Art. 696 quinquies. — (( (Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri). ))Art. 696 sexies. — (( (Poteri del Ministro della giustizia). ))Art. 696 septies. — (( (Mutuo riconoscimento e responsabilita' da reato degli enti). ))Art. 696 octies. — (( (Modalita' di esecuzione). ))Art. 696 novies. — (( (Impugnazioni). ))Art. 696 decies. — (( (Tutela dei terzi di buona fede). ))Titolo II ESTRADIZIONE Capo I ESTRADIZIONE PER L'ESTERO Sezione I ProcedimentoArt. 697. — Estradizione e poteri del ((Ministro della giustizia))Art. 698. — Reati politiciArt. 699. — Principio di specialita'Art. 700. — Documenti a sostegno della domandaArt. 701. — Garanzia giurisdizionaleArt. 702. — Intervento dello stato richiedenteArt. 703. — Accertamenti del procuratore generaleArt. 704. — Procedimento davanti alla corte di appelloArt. 705. — Condizioni per la decisioneArt. 706. — Ricorso per cassazioneArt. 707. — Rinnovo della domanda di estradizioneArt. 708. — Provvedimento di estradizione. ConsegnaArt. 709. — Sospensione della consegnaArt. 710. — Estensione dell'estradizione concessaArt. 711. — RiestradizioneArt. 712. — TransitoArt. 713. — Misure di sicurezza applicate all'estradatoSezione II Misure cautelariArt. 714. — Misure coercitive e sequestroArt. 715. — Applicazione provvisoria di misure cautelariArt. 716. — Arresto da parte della polizia giudiziariaArt. 717. — Audizione della persona sottoposta a una misura coercitivaArt. 718. — Revoca e sostituzione delle misureArt. 719. — Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelariCapo II ESTRADIZIONE DALL'ESTEROArt. 720. — Domanda di estradizioneArt. 721. — (( (Principio di specialita').))Art. 721 bis. — (( (Estensione dell'estradizione).))Art. 722. — (( (Custodia cautelare all'estero).))Art. 722 bis. — (( (Riparazione per ingiusta detenzione).))Titolo III ROGATORIE INTERNAZIONALI Capo I ROGATORIE DALL'ESTEROArt. 723. — (( (Poteri del Ministro della giustizia).))Art. 724. — (Procedimento di esecuzione).Art. 725. — (( (Esecuzione delle rogatorie).))Art. 726. — Citazione di testimoni a richiesta dell'autorita' stranieraArt. 726 bis. — (( (Notifica diretta all'interessato). ))Art. 726 ter. — (( (Rogatoria proveniente da autorita' amministrativa straniera). ))Art. 726 quater. — (( (Trasferimento temporaneo all'estero di persone detenute).))Art. 726 quinquies. — (( (Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva).))Art. 726 sexies. — (( (Audizione mediante teleconferenza).))Capo II ROGATORIE ALL'ESTEROArt. 727. — (Trasmissione di rogatorie ad autorita' straniere).Art. 728. — (( (Immunita' temporanea della persona citata).))Art. 729. — (( (Utilizzabilita' degli atti assunti per rogatoria).))Art. 729 bis. — (( (Acquisizione di atti e informazioni da autorita' straniere).))Art. 729 ter. — (( (Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute).))Art. 729 quater. — (( (Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva).))Art. 729 quinquies. — (( (Squadre investigative comuni).))Titolo IV EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE. ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE Capo I EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIEREArt. 730. — Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penaleArt. 731. — Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionaliArt. 732. — Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civiliArt. 733. — Presupposti del riconoscimentoArt. 734. — (( (Deliberazione della corte di appello).))Art. 734 bis. — (( (Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero).))Art. 735. — Determinazione della pena ed ordine di confiscaArt. 735 bis. — (( (Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro).Art. 736. — Misure coercitiveArt. 737. — SequestroArt. 737 bis. — (Indagini e sequestro a fini di confisca).Art. 738. — Esecuzione conseguente al riconoscimentoArt. 739. — Divieto di estradizione e di nuovo procedimentoArt. 740. — Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscateArt. 740 bis. — (( (Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate).Art. 740 ter. — (( (Ordine di devoluzione).Art. 741. — Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniereCapo II ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANEArt. 742. — Poteri del ((Ministro della giustizia)) e presupposti dell'esecuzione all'esteroArt. 742 bis. — (( (Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero). ))Art. 743. — Deliberazione della corte di appelloArt. 744. — Limiti dell'esecuzione della condanna all'esteroArt. 745. — Richiesta di misure cautelari all'esteroArt. 746. — Effetti sull'esecuzione nello Stato((Titolo IV-bis TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI))Art. 746 bis. — (( (Disposizioni generali).))Art. 746 ter. — (( (Assunzione di procedimenti penali dall'estero).))Art. 746 quater. — (( (Trasferimento di procedimenti penali all'estero).)) 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