Art. 1334.
Efficacia degli atti unilaterali
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1334.
Efficacia degli atti unilaterali
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
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