Spese di lite sotto i minimi tabellari e liquidazione equitativa immotivata (Cons. Stato n. 6065 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese di giudizio avviene in base ai parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, dai quali il giudice può discostarsi motivatamente. Il limite dei valori tabellari non è più espressione di un vincolo legale di inderogabilità dei minimi, essendo le tariffe professionali abrogate dall’art. 9 d.l. n. 1/2012. Residua però il limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione. Una riduzione manifesta e immotivata rispetto ai valori medi incide sul principio di effettività della tutela giurisdizionale e impone una motivazione rafforzata, tanto più quando è l’Amministrazione a mantenere un contegno già riconosciuto illegittimo in sede giurisdizionale.
Il Fatto
Il giudice di primo grado accoglie il ricorso e ordina al Ministero l’attribuzione della Carta elettronica in favore della ricorrente, con accredito dell’importo di euro 1500,00. Sulle spese, il TAR liquida a carico dell’Amministrazione soltanto 400,00 euro, richiamando il carattere seriale della controversia.
La parte appellante, a mezzo del difensore antistatario, impugna la sentenza nella sola parte relativa alla refusione delle spese, ritenendo la somma simbolica e inferiore ai minimi tariffari, in contrasto con l’art. 2233 cod. civ. e con il principio di effettività della tutela. Chiede la condanna del Ministero al pagamento di euro 1.189,00, oltre oneri di legge. Si costituisce il Ministero intimato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza della Sezione su fattispecie sovrapponibili, che riconosce al TAR ampia discrezionalità nella statuizione sulle spese e nella eventuale compensazione, da valutare tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Quando però il giudice dispone la condanna, deve confrontarsi con gli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55/2014, avendo riguardo alle caratteristiche dell’attività prestata, all’importanza e alla difficoltà dell’affare, ai risultati conseguiti e alla complessità delle questioni trattate.
Il percorso argomentativo del Consiglio di Stato è netto sul piano sistematico. Abrogate le tariffe professionali, non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi che caratterizzava il previgente sistema degli onorari. I decreti ministeriali attuativi restano il riferimento, ma possono essere superati con motivazione; ciò in forza di una lettura conforme ai principi di libertà e concorrenza sanciti dagli artt. 2, 3 e 41 Cost., non essendo ammissibile che un atto amministrativo di secondo grado vincoli il giudice oltre le previsioni di legge.
Su questa base il Collegio dichiara che la liquidazione immotivata in misura manifestamente diversa dalle ordinarie previsioni tariffarie non integra di per sé violazione di legge, salvo il solo limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ.. Nella specie, però, il TAR ha ridotto l’importo invocando soltanto la serialità del contenzioso, senza ulteriore argomentazione sulla quantificazione o sulla compensazione parziale.
La serialità non giustifica la compensazione: secondo la sentenza, essa semmai aggrava la responsabilità dell’Amministrazione che continua a negare ragioni già riconosciute in giudizio, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241/1990. La liquidazione manifestamente inferiore, priva di congrua motivazione, finisce così per intaccare il principio di effettività della tutela sancito dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall’art. 47 CDFUE, con incidenza sulle previsioni del Trattato UE e della CEDU.
L’appello è pertanto accolto in parte. In riforma della sentenza appellata, l’Amministrazione è condannata alle spese del giudizio di primo grado, liquidate in euro 800,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari; le spese del grado di appello sono compensate, tenuto conto della misura in parte ridotta rispetto alla richiesta.
Nota della Redazione
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