Sequestro preventivo su cose di terzo e limiti del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 41474 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca postula un collegamento tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore; possono quindi esserne oggetto anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all’illecito e in buona fede, quando la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. Ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., l’ordinanza del Tribunale del riesame è impugnabile per cassazione unicamente per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e gli errores in procedendo del giudice di merito, non l’illogicità manifesta. Il difetto di motivazione integra violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo manchi del tutto o sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. È inammissibile il ricorso che, sotto l’etichetta della violazione di legge, mira a una rivalutazione dei requisiti di concretezza e attualità del periculum in mora.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, decidendo quale giudice del riesame, ha confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP su un’area di proprietà del ricorrente, interessata da un progetto esecutivo di consolidamento di un costone a salvaguardia di una zona archeologica e dell’abitato. I lavori erano stati approvati con decreto commissariale e riguardavano due aree di intervento, la seconda delle quali colpita da un crollo che aveva danneggiato le abitazioni prospicienti.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti, ravvisando gli estremi della cooperazione colposa in disastro idrogeologico, sul rilievo che i calcoli di dimensionamento delle barriere paramassi non erano corretti e che le opere realizzate non erano congruenti con le condizioni geomeccaniche del costone. Ha inoltre confermato il periculum in mora, valorizzando l’elevata pericolosità geomorfologica dell’area. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. e dell’art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU, nonché la carenza di motivazione su elementi decisivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di carattere generale: il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica un collegamento tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore. Ne deriva che possono essere oggetto del provvedimento anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all’illecito e in buona fede, se la loro libera disponibilità è idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. Sul punto la Corte richiama la Sez. III n. 24065 del 11/04/2024, Scossa e la Sez. III n. 57595 del 25/10/2018, Cervino.
Su questa base il Collegio affronta il profilo processuale decisivo. Ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame all’esito del procedimento regolato dall’art. 324 cod. proc. pen. sono impugnabili per cassazione unicamente per violazione di legge. Il sintagma va inteso come riferito agli errores in iudicando e agli errores in procedendo del giudice di merito, la cui decisione risulti radicalmente viziata.
La Corte precisa poi il confine del difetto di motivazione: esso integra violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, così da apparire inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito. Resta quindi esclusa dal perimetro dei vizi deducibili l’illogicità manifesta. Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, la Sez. II n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, la Sez. II n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo e le Sezioni Unite n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi.
Applicando tali principi, la Corte rileva che le doglianze, pur prospettate come violazioni di legge, mirano in realtà a provocare una nuova valutazione in punto di concretezza e attualità del periculum in mora. Il Tribunale del riesame ha invece compiutamente indicato gli elementi di pericolosità giustificativi del sequestro, facendo riferimento agli accertamenti tecnici operati su incarico del pubblico ministero e ritenuti maggiormente attendibili, sul piano del libero convincimento, rispetto alla consulenza di parte. Quanto all’ordinanza sindacale richiamata dalla difesa, il Tribunale ne ha escluso la rilevanza perché adottata senza che le condizioni del costone fossero stabilizzate o monitorate con sistemi geotecnici. Non è dunque ravvisabile alcun difetto di motivazione censurabile in cassazione: il ricorso è inammissibile.
Alla declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non risultando elementi per ritenere l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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