Divieto di detenzione armi e revoca del porto per conflittualità familiare (TAR Sicilia n. 2379 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di armi il giudizio di affidabilità rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza ha natura prognostica e si fonda su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una verosimiglianza tale da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi. Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una eccezione al divieto di detenzione sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975, riconoscibile solo a fronte della piena sicurezza circa il buon uso delle armi. Ai fini della revoca della licenza l’Amministrazione può apprezzare, quali indici rivelatori, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla loro riconducibilità a responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia congruamente motivato. Tra il decreto prefettizio di divieto di detenzione ex art. 39 T.U.L.P.S. e il decreto questorile di revoca ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. sussiste un rapporto di presupposizione che rende la revoca conseguenza diretta e vincolata.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare da lungo tempo della licenza di porto di fucile per uso caccia, è stato raggiunto da un decreto del Prefetto che gli ha vietato la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, e da un successivo decreto del Questore che ha revocato la licenza. Alla base dei provvedimenti vi è una lite con la convivente, con intervento dei Carabinieri, ferite lacero-contuse ed ematomi.
Il ricorrente ha impugnato entrambi gli atti davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità e carenza di istruttoria. Ha sostenuto di non aver mai subito condanne, di aver collaborato con i militari e di non aver usato violenza, lamentando che un unico episodio isolato non potesse fondare un giudizio di inaffidabilità e che la revoca questorile difettasse di autonoma motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931 e richiama la giurisprudenza costituzionale, in particolare la sentenza n. 440 del 1993 e la sentenza n. 109 del 2019, secondo cui nella materia vige un ampio margine di discrezionalità del legislatore e dell’Amministrazione, dovendosi contemperare l’interesse del privato con la tutela della sicurezza e incolumità pubblica. Nella comparazione degli interessi assume carattere prevalente quello pubblico, tanto più quando l’arma è impiegata per attività di diporto o sportiva.
Quanto al pericolo di abuso, il TAR richiama Cons. Stato, sez. III, n. 11383 del 2022: la valutazione non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza. Richiamando anche Cons. Stato, sez. III, n. 11470 del 2022 e la propria sentenza n. 757 del 2024, il Collegio ribadisce la natura cautelare e preventiva dei provvedimenti e l’ampiezza della capacità di abuso, che abbraccia le situazioni sintomatiche di inaffidabilità desumibili dalla persona e dal contesto familiare. La valutazione di non affidabilità è più stringente di quella di pericolosità sociale.
Applicando tali coordinate, il TAR ritiene la prognosi prefettizia non irragionevole: l’episodio è sintomatico di un conflitto in atto tra i conviventi. Le asserzioni del ricorrente sull’assenza di conflittualità e sulla ripresa serena della convivenza non trovano riscontro in atti; la donna aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri e non risulta alcuna rettifica delle sue dichiarazioni. I militari avevano riscontrato ferite su entrambi, nonché uno stato di alterazione e alito vinoso dell’uomo.
Irrilevante è l’assenza di condanne o procedimenti penali, poiché il giudizio di inaffidabilità prescinde dall’accertamento della responsabilità penale. Quanto alla dedotta carenza di motivazione della revoca, il Collegio osserva che tra decreto prefettizio e decreto questorile esiste un rapporto di presupposizione e conseguenzialità immediata, richiamando Cons. Stato, sez. I, parere n. 322 dell’8 aprile 2025 e Cons. Stato, sez. III, n. 1292 del 2013. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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