Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3111 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo giudiziale ha valore ed efficacia di giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ma il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: la sua funzione è solo di consentire il soddisfacimento di un diritto la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono perciò definitivamente vincolanti per l’amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e degli artt. 1283 e ss. cod. civ. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inottemperanza va dichiarata e all’ente va assegnato un termine per il pagamento. Il commissario ad acta può essere nominato in via preventiva, con funzioni attivate solo su istanza del creditore dopo l’inutile decorso del termine, e non ha diritto a compenso quando l’attività rientra nei compiti istituzionali dell’ufficio.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, a titolo di carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento del personale, la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per complessivi euro 1.500,00. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata nel gennaio 2024.

Poiché l’amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna al pagamento della somma oltre interessi, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo ha anzitutto verificato la sussistenza del titolo: la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su un provvedimento avente valore di giudicato nel giudizio di ottemperanza.

Il Collegio ha poi precisato la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, quanto a capitale residuo e interessi, dei quali andrà verificata la misura e la decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Tribunale ha altresì rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna pecuniaria prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è stato quindi accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge maturati e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. Il Collegio ha richiamato, sul punto degli oneri accessori, il precedente del T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 22 marzo 2016, n. 290.

Quanto al commissario, è stato nominato sin d’ora il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con funzioni attivate solo su istanza diretta del creditore dopo l’inutile decorso del termine assegnato e con incarico da eseguirsi entro i successivi centoventi giorni, mediante gli atti necessari all’adempimento, anche attraverso un funzionario delegato. Il Collegio ha escluso alcun compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali dell’ufficio. Le spese, non essendo controverso l’inadempimento, sono state poste a carico dell’amministrazione e distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1283 c.c.

Tutte le 474 sentenze sull'art. 1283 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *