Ottemperanza al giudicato e poteri del giudice amministrativo sul credito (TAR Lombardia n. 3102 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione, assegnando un termine per il pagamento. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalla legge. I conteggi prodotti dal creditore, in particolare per capitale residuo e interessi, non sono vincolanti per l’amministrazione se non nei limiti degli artt. 1282 e seguenti cod. civ. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso perché l’azione esecutiva possa essere avviata. In caso di perdurante inerzia, il giudice nomina un commissario ad acta, le cui funzioni sono attivate su istanza del creditore.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale, la somma complessiva di euro 1.500,00. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata nel giugno 2023.

L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il presupposto dell’azione è dunque integrato.

Il Tribunale precisa poi la natura del giudizio: l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. Per il capitale residuo e per gli interessi resta ferma la verifica di misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati negli artt. 1283 e seguenti cod. civ.

Il Collegio accerta quindi il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997: dalla notificazione del titolo esecutivo l’amministrazione dispone di tale intervallo prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi versati, degli accessori di legge maturati e degli oneri di registrazione, di copia e di notificazione che abbiano titolo nel provvedimento. Sono inoltre dovuti gli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti.

Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato commissario ad acta il direttore della direzione generale competente per le risorse umane e finanziarie del Ministero. Questi assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvede entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, anche tramite un funzionario delegato. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso. L’amministrazione è infine condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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