Ottemperanza al decreto Pinto: pagamento diretto e spese al commissario ad acta (TAR Calabria n. 405 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai decreti resi ex legge n. 89/2001, il TAR, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene non più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996, in conformità a Cons. Stato, Sez. IV, n. 1423 del 2021. Decorso il termine semestrale dalla richiesta di pagamento ex art. 5 sexies l. n. 89/2001, l’amministrazione inerte è tenuta all’esecuzione del giudicato. Il commissario ad acta, nominato per la perdurante inottemperanza, provvede anche al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, evitando un secondo giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento della domanda ex legge n. 89/2001, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di euro 1.350,00, oltre spese processuali liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il titolo era stato pubblicato il 24/07/2020.
Il Ministero, ritualmente intimato, non si costituisce. Il ricorrente aveva inoltrato in data 10.03.2021 la richiesta di pagamento ex art. 5 sexies l. n. 89/2001, senza ottenere alcun adempimento. La questione giunge così al TAR per l’accertamento dell’inerzia e l’adozione dei provvedimenti esecutivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il decreto è assistito da autorità di cosa giudicata, come da attestazione del 14.04.2023, ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione. Su questo presupposto si fonda l’ammissibilità dell’azione ex artt. 112 ss. cod. proc. amm..
Il passaggio centrale attiene ai requisiti dell’ottemperanza ai decreti Pinto. Il TAR, rivedendo il proprio orientamento, esclude che siano ancora dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 1423 del 2021. La richiesta di pagamento ex art. 5 sexies l. n. 89/2001, inviata il 10.03.2021, ha visto decorrere i sei mesi senza esito.
L’Amministrazione non ha fornito prova di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, onere che grava su di essa secondo Cass. SS.UU. n. 13533/2001. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, con ordine di pagamento entro trenta giorni dalla notifica della decisione.
Il Tribunale nomina sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà entro novanta giorni e senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies l. n. 89/2001. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine (v. Cons. Stato, n. 1247 del 2016).
Il Collegio estende infine i poteri del commissario alla rifusione delle spese di lite in caso di ulteriore inerzia. A sostegno richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, le ragioni di economia processuale e il buon andamento, nonché il modello dell’art. 95 cod. proc. civ. e dell’art. 510 cod. proc. civ., che nel processo esecutivo pone le spese a carico del debitore con soddisfacimento in prededuzione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata