Revoca del permesso di lungo periodo e indiziato di maltrattamenti (Cons. Stato n. 4913 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condizione di indiziato per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi costituisce, ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 4, lett. i-ter), d.lgs. n. 159/2011, uno degli indici sintomatici dai quali l’Amministrazione può desumere la pericolosità per l’ordine pubblico ai fini del diniego o della revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Il giudizio di pericolosità non richiede una sentenza di condanna e può fondarsi su accuse circostanziate e su un provvedimento di ammonimento divenuto definitivo. Il procedimento di rilascio e revoca del titolo non ha carattere sanzionatorio, con la conseguenza che non si pone questione di retroattività né di illegittimità costituzionale. L’Amministrazione applica la norma vigente al momento del provvedimento, secondo il principio tempus regit actum, e non è tenuta a vagliare i fatti con lo stesso approfondimento richiesto al giudice penale.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, presentava richiesta di aggiornamento del titolo. Il Questore revocava il permesso, rigettava l’aggiornamento e rilasciava un permesso per motivi di giustizia di tre mesi. Il provvedimento si fondava su un giudizio di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, essendo l’interessato imputato per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona, e richiamava un precedente decreto di ammonimento per violenza domestica e una risalente condanna, per la quale era intervenuta riabilitazione.

Il TAR Sardegna rigettava il ricorso con sentenza in forma semplificata. L’interessato proponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 10-bis, legge n. 241/1990, l’assenza di attualità della pericolosità, la lesione del legittimo affidamento, il difetto di motivazione sull’inserimento sociale e la dedotta applicazione retroattiva delle norme sul codice antimafia.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, che elenca gli indici sintomatici della pericolosità e impone di considerare la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo. L’art. 4, lett. i-ter), d.lgs. n. 159/2011 annovera tra i soggetti rilevanti gli indiziati del delitto di cui all’art. 572 cod. pen.

Quanto all’art. 10-bis, la Corte rileva che la Questura aveva esposto in sede procedimentale le ragioni poste a base del provvedimento, salvo la condanna ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Tale omissione non inficia la legittimità dell’atto, che sarebbe legittimo anche senza quel riferimento, risalente nel tempo e seguito da riabilitazione.

La Corte esclude che possano essere messe in discussione l’attualità e la proporzionalità della valutazione di pericolosità, a fronte di un processo penale in corso per reati di rilevante entità. Se il diniego e la revoca non possono fondarsi sul solo fatto di sentenze di condanna — richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 6479 del 2024 — la legge considera espressamente la condizione di indiziato ex art. 572 cod. pen. e le condotte addebitate appaiono lesive dei diritti fondamentali della persona.

Sul dedotto profilo di retroattività, il Consiglio chiarisce che il procedimento non ha carattere sanzionatorio e che l’Amministrazione era tenuta ad applicare la norma vigente al momento dell’adozione del provvedimento, secondo il principio tempus regit actum. Quanto all’inserimento sociale, la Corte osserva che proprio in ambito familiare si sarebbero consumate le condotte contestate, e che le dichiarazioni dei Sindaci non sono dirimenti. L’istruttoria della Questura è sufficiente, anche in ragione dell’ampia discrezionalità amministrativa della materia, richiamando Cons. giust. amm. Sicilia n. 100 del 2023.

La Corte ritiene infine non accoglibile l’istanza istruttoria, per il carattere eccezionale e residuale della prova testimoniale nel processo amministrativo — citando Cons. Stato, Sez. VI, n. 358 del 2022 — e perché il decreto di rinvio a giudizio e il precedente ammonimento sono sufficienti. Sul delitto di maltrattamenti richiama la natura abituale del reato, secondo Cass. pen., Sez. III, n. 16543 del 2017. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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