Decadenza da concessione sportiva e valutazione complessiva della morosità (TAR Lazio n. 15063 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di decadenza dalla concessione in uso di impianti sportivi pubblici, la valutazione della gravità dell’inadempimento, anche in un’ottica civilistica ex art. 1455 cod. civ., va svolta in modo complessivo. Non rileva soltanto l’incidenza del singolo inadempimento sull’equilibrio economico del rapporto, ma anche il peso che gli inadempimenti hanno avuto sullo svolgimento del servizio oggetto della concessione. L’esiguità dell’importo non sufficientemente versato non esclude, quindi, la legittimità della decadenza, ove il rapporto sia stato caratterizzato da una condotta complessivamente inadempiente. Il ritardo nel pagamento del quantum debeatur rispetto alla diffida integra un elemento di valutazione negativo a carico dell’assegnatario.
Il Fatto
Un’associazione sportiva dilettantistica aderiva a due manifestazioni di interesse indette dal Comune per la gestione in uso di due impianti sportivi, ottenendone l’assegnazione con determina del novembre 2022. Nel gennaio 2023 l’amministrazione diffidava l’associazione al pagamento dei canoni concessori e delle somme anticipate per le utenze; nel mese di aprile 2023 rideterminava le tariffe dovute per il periodo novembre-dicembre 2022 in un importo di gran lunga inferiore, che tuttavia restava non onorato.
Con atto notificato nel giugno 2023 il Comune dichiarava la decadenza delle assegnazioni ai sensi dell’art. 5 degli avvisi pubblici nn. 1794 e 1795 del 18.10.2022, intimava il rilascio degli immobili e ingiungeva il pagamento della somma residua. L’associazione impugnava l’atto davanti al TAR, lamentando la violazione dei principi di gradualità e proporzionalità in ragione dell’esiguità della morosità contestata. Il Comune eccepiva l’irricevibilità del ricorso per tardività e, nel merito, l’infondatezza, richiamando la condotta inadempiente protratta negli anni precedenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamato l’art. 74 cod. proc. amm., definisce la controversia con sentenza in forma semplificata, rilevando la manifesta infondatezza del ricorso. L’eccezione di tardività ex art. 120, comma 5, cod. proc. amm. viene espressamente lasciata “in disparte”: la decisione si fonda sul merito, non sulla tempestività dell’impugnazione.
Il punto di diritto è risolto richiamando il principio statuito da Consiglio di Stato n. 2391 del 12 aprile 2019: ai fini della risoluzione di una concessione, la valutazione della gravità dell’inadempimento, anche in chiave civilistica ex art. 1455 cod. civ., deve essere svolta in modo complessivo. Occorre esaminare non solo l’incidenza del singolo inadempimento sull’equilibrio economico del rapporto, ma anche il peso che gli inadempimenti hanno assunto nello svolgimento del servizio oggetto della concessione.
Su questa base il Tribunale smentisce la premessa del ricorso. Dalle emergenze probatorie risulta che lo svolgimento del rapporto negoziale è stato, negli anni di interesse, “estremamente formale” e non fluido, come richiesto soprattutto nelle concessioni pubbliche. L’episodio contestato, proprio perché di esiguo importo, dimostra anzi che neppure in quel caso il pagamento è avvenuto nei tempi indicati nella diffida, ma a distanza di circa due mesi e a ridosso della comunicazione di decadenza.
Il dato temporale è dirimente: il versamento della somma rideterminata interveniva l’08.06.2023 alle ore 14,15, dunque dopo la comunicazione della dichiarazione di decadenza avvenuta nella stessa data alle ore 12,06. L’inadempimento, pertanto, si era già perfezionato al momento dell’adozione del provvedimento. Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato; le spese di lite sono compensate in ragione della risalenza della lite.
Nota della Redazione
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