Definizione agevolata e soccombenza parziale nei gradi di merito (Cass. civ. n. 30454/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, la verifica della soccombenza dell’Amministrazione nei gradi di merito, ai fini dell’applicazione del regime del comma 2-ter (pagamento del 5% del valore della controversia), deve essere effettuata con esclusivo riferimento alla ripresa fiscale ancora oggetto del giudizio di legittimità, e non all’intero atto impositivo originario, qualora su altre riprese si sia formato il giudicato interno per mancata impugnazione o per acquiescenza.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di accertamento contenente tre distinte riprese fiscali. La Commissione tributaria provinciale annullava le prime due riprese e confermava la terza. La società prestava acquiescenza su quest’ultima, pagando l’importo dovuto. L’Agenzia impugnava la sentenza limitatamente alla prima ripresa; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, confermando l’annullamento di quella ripresa.
Nel corso del giudizio di cassazione, la società presentava domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, versando il 5% del valore della controversia, ritenendo che l’Agenzia fosse risultata soccombente in entrambi i gradi di merito sulla sola ripresa ancora sub judice. L’Agenzia opponeva il diniego, sostenendo che la società dovesse versare il 15% del valore della controversia (comma 2-bis), in quanto l’Ufficio era risultato vittorioso in primo grado sulla terza ripresa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società avverso il diniego e dichiarato estinto il giudizio. Ha innanzitutto delimitato l’oggetto della controversia pendente, rilevando che la terza ripresa era ormai esaurita per acquiescenza e pagamento della società, e la seconda ripresa era coperta da giudicato per la mancata impugnazione dell’Agenzia. Pertanto, l’unica questione ancora sub judice era la prima ripresa, sulla quale l’Agenzia era risultata soccombente sia in primo che in secondo grado.
La Corte ha richiamato il principio per cui, ai fini della definizione agevolata, il presupposto della “pendenza” va valutato con esclusivo riguardo a quanto ancora oggetto del contendere, escludendo gli importi dell’atto impugnato che non formano più materia del contendere per formazione di giudicato interno, acquiescenza o autotutela. Ha richiamato anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/2019, che esclude dalla definizione i rapporti esauriti per mancata impugnazione.
La Corte ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui la soccombenza nei gradi di merito si valuta con riferimento alla sola ripresa ancora sub judice. La terza ripresa, estranea al giudizio, non rilevava ai fini della determinazione della percentuale applicabile per la definizione. Il diniego dell’Agenzia era dunque illegittimo. La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio, atteso il perfezionamento della definizione agevolata con il pagamento del 5%.
Implicazioni Pratiche
- Individuazione della controversia pendente: L’avvocato che intenda accedere alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 deve verificare se, in caso di atto impositivo plurimo, su alcune riprese si sia formato il giudicato interno, e deve proporre la domanda di definizione e versare gli importi esclusivamente con riferimento alle riprese ancora oggetto del giudizio pendente, escludendo quelle già esaurite.
- Verifica della soccombenza nei gradi di merito: L’avvocato deve determinare la percentuale da versare (5%, 15% o 100%) valutando l’esito dei gradi di merito esclusivamente in relazione alle riprese ancora sub judice, non all’intero atto impositivo. Se l’Agenzia è risultata soccombente in entrambi i gradi sulla ripresa oggetto del giudizio di cassazione, si applica il comma 2-ter (5%).
- Impugnazione del diniego di definizione: In caso di diniego illegittimo della definizione agevolata, l’avvocato può proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego, ottenendo, in caso di accoglimento, la declaratoria di estinzione del giudizio e la condanna dell’Agenzia alle spese del giudizio sul diniego, mentre le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018.
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