Legittimità dell’ordinanza-ingiunzione del viceprefetto e omessa presegnalazione del dispositivo elettronico (Cass. civ. n. 31015/2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza-ingiunzione emessa dal viceprefetto è legittima quando questi agisca in qualità di dirigente titolare dell’area funzionale competente in materia di sanzioni amministrative, senza necessità di specifica delega per il singolo atto. L’obbligo di presegnalazione del dispositivo elettronico di rilevamento, previsto per le violazioni degli artt. 142, 148 e 176 C.d.S., non si estende alla violazione dell’art. 7, comma 14, C.d.S. (circolazione nella corsia riservata ai mezzi pubblici).
Il Fatto
Un avvocato ha proposto opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione della Prefettura di Roma, emessa a seguito di verbale per violazione dell’art. 7, comma 14, del Codice della Strada, per aver circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici. Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione, confermando la legittimità del provvedimento.
Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura relativa alla sottoscrizione dell’ordinanza da parte del viceprefetto, atteso che Roma Capitale aveva prodotto il decreto prefettizio di conferimento dell’incarico dirigenziale dell’Area III bis, competente per il sistema sanzionatorio amministrativo. Ha inoltre rigettato le contestazioni sulla segnaletica stradale e sulla mancata prova dell’intralcio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando quattro motivi. In primo luogo, ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla mancata esibizione della delega, in quanto la sentenza aveva positivamente riconosciuto la competenza del viceprefetto. Ha ribadito che il viceprefetto, in quanto dirigente dell’area funzionale preposta, è legittimato ad adottare atti a rilevanza esterna connessi ai compiti di istituto, senza necessità di specifica delega per il singolo provvedimento, in virtù degli artt. 1, 2 e 14, d.lgs. n. 139/2000.
Quanto all’omessa pronuncia sulla presegnalazione del dispositivo elettronico, la Corte ha rilevato che la questione è manifestamente infondata. Ha richiamato il principio per cui l’obbligo di preventiva informazione per i dispositivi di rilevazione, previsto dalla delibera del Garante della privacy, è correlato alla riservatezza e non incide sulla legittimità dell’accertamento. La presegnalazione è imposta solo per le violazioni degli artt. 142, 148 e 176 C.d.S., non per quella dell’art. 7, comma 14.
La Corte ha altresì dichiarato inammissibili le censure relative all’extra-petizione, per difetto di interesse, e il motivo privo di autonomia, rigettando infine il ricorso.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio sulla delega: L’avvocato che eccepisce l’incompetenza del funzionario che ha firmato l’ordinanza-ingiunzione deve sollecitare il giudice all’acquisizione della documentazione ex art. 213 c.p.c. o ex art. 23, comma 6, l. n. 689/1981, non potendo limitarsi a contestare la mancata esibizione.
- Natura della presegnalazione: La presegnalazione del dispositivo elettronico per la violazione dell’art. 7, comma 14, C.d.S. non è richiesta a fini di validità dell’accertamento, trattandosi di obbligo privacy e non di garanzia per il conducente. L’eccezione è quindi infondata.
- Censura dell’extra-petizione: In sede di impugnazione, la denuncia di vizi processuali deve essere accompagnata dalla prova del pregiudizio subito, non essendo sufficiente la mera lamentela formale della violazione.
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Nota della Redazione
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