Attività giornalistica e criteri di qualificazione tra continuità e autonomia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21015 del 21.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività giornalistica, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 69/1963, si identifica in una prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, al commento e all’elaborazione di notizie destinate alla comunicazione attraverso gli organi di informazione. Ai fini della qualificazione del rapporto rilevano la continuità e la periodicità del servizio e il grado di autonomia nella formazione del prodotto informativo, quali indici della mediazione intellettuale tra il fatto e la sua diffusione. Nei casi di difficile qualificazione del rapporto, occorre fare riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, più che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipulazione. L’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla sussistenza di tali indici è incensurabile in sede di legittimità se assistito da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici.
Il Fatto
L’INPGI aveva richiesto e ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della RAI per il pagamento di contributi previdenziali, assumendo che un proprio iscritto, dipendente della società, avesse svolto nel periodo ottobre 2009 – novembre 2012 attività riconducibile al lavoro giornalistico nell’ambito della testata Rai News. Il lavoratore si era iscritto nel Registro dei praticanti e, successivamente, aveva conseguito l’abilitazione professionale, presentando denuncia per il recupero dei contributi all’Istituto.
La società proponeva opposizione, contestando la natura giornalistica delle mansioni e deducendo che il dipendente era inquadrato come programmista-regista di terzo livello. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto, ritenendo l’attività svolta prevalentemente tecnica. La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia, evidenziando l’inquadramento convenuto tra le parti in sede di conciliazione e l’assenza degli elementi tipici dell’attività giornalistica, nonché la mancata prova di un mutamento delle mansioni. Avverso tale decisione l’INPGI proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico complesso motivo di ricorso, l’Istituto denunciava la violazione dell’art. 1 della l. n. 69/1963 e dei contratti collettivi di settore, l’omesso esame di un fatto decisivo e il travisamento della prova, con specifico riferimento alla testimonianza di una collega del lavoratore. Nel valutare la censura mista, la Corte richiama i criteri normativi e giurisprudenziali per qualificare una prestazione come attività giornalistica, ricordando che la funzione è quella di mediazione intellettuale tra il fatto e la sua diffusione.
Gli ermellini ribadiscono che, in sede di legittimità, è censurabile unicamente la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, incensurabile se sorretto da motivazione adeguata, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito a ricondurre il rapporto all’uno o all’altro schema contrattuale. Nei casi di difficile qualificazione, occorre guardare ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, più che alla volontà espressa dalle parti.
La Corte ritiene che la sentenza impugnata si sia conformata a tali principi, avendo accertato che le mansioni svolte erano prevalentemente riconducibili alla figura del programmista-regista e che le attività richiamate dal ricorrente come giornalistiche non presentavano i caratteri della continuità e dell’autonomia propri della mediazione intellettuale, risultando sporadiche e inserite in un contesto operativo coerente con l’inquadramento contrattuale. Le doglianze formulate come violazione di legge mirano in realtà a una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità.
Quanto alle censure relative all’omesso esame di un fatto decisivo e al travisamento della prova, esse risultano inammissibili, poiché non individuano un fatto storico trascurato dal giudice di merito ma sollecitano un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, già esaminate e valutate dalla Corte territoriale. La Corte valorizza anche la conciliazione giudiziale dell’11 maggio 2009, in cui il lavoratore dichiarava la conformità delle mansioni alla qualifica di programmista-regista, quale argomentazione ulteriore che rende non plausibile l’assunto di un mutamento delle mansioni già dal mese di ottobre 2009.
Il ricorso viene pertanto rigettato, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali e declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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