Ammissione al passivo e privilegio per agente società di persone (Cass. civ. Sez. 1 n. 23629 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di clientela di cui all’art. 1751 cod. civ. non è dovuta in via generalizzata, ma solo all’agente che provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, sempre che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti. La disciplina collettiva, ove più favorevole, può trovare applicazione solo dopo la verifica della sussistenza dei presupposti legali, che restano comunque un onere di allegazione e prova a carico dell’agente. Il privilegio ex art. 2751-bis, n. 3, cod. civ. postula la natura personale dell’attività svolta dall’agente, con la conseguenza che, in caso di agente costituito in forma sociale, il creditore deve dimostrare lo svolgimento diretto dell’attività da parte dei soci e la prevalenza del lavoro sul capitale. La censura di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è inammissibile se volta a sollecitare una nuova valutazione delle prove, essendo tale attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.
Il Fatto
La società ricorrente, agente di commercio, aveva proposto opposizione avverso il decreto di parziale rigetto della domanda di ammissione al passivo della società in amministrazione straordinaria, per un credito riguardante provvigioni, indennità sostitutiva del preavviso, indennità di clientela e FIRR, con richiesta del privilegio ex art. 2751-bis, terzo comma, cod. civ.
Il Tribunale di Venezia aveva riconosciuto in chirografo il credito per provvigioni, ma aveva escluso le indennità per mancanza di prova dei relativi presupposti e aveva negato il privilegio, in ragione della forma sociale dell’agente. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, volto a censurare il mancato riconoscimento dell’indennità suppletiva di clientela in base all’AEC del 26.02.2002. Ha osservato che il Tribunale aveva escluso l’indennità per il mancato assolvimento dell’onere di allegazione e prova dei presupposti di cui all’art. 1751, primo comma, cod. civ., e che tale decisione non contrasta con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’indennità è inderogabile solo in peius e le norme collettive possono applicarsi solo ove risultino di maggior favore rispetto alla disciplina legale.
La Corte ha precisato che la riformulazione dell’art. 1751 cod. civ., come interpretato anche alla luce della giurisprudenza della CGUE, ha ripristinato il carattere alternativo delle due condizioni richieste, riconoscendo l’indennità solo all’agente “meritevole”, cioè quello che abbia procurato nuovi clienti o sviluppato sensibilmente gli affari con quelli esistenti. Ha quindi escluso che il motivo di ricorso incidesse sulle statuizioni impugnate, poiché la società non aveva contestato la valutazione del Tribunale circa il mancato assolvimento dell’onere probatorio.
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché volto a sollecitare una nuova valutazione della documentazione prodotta, al fine di dimostrare la prevalenza dell’attività dei soci sul capitale. La Corte ha richiamato il principio per cui la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. ricorre solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza che attiene alla diversa valutazione delle prove proposte, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.
In conclusione, la Corte ha respinto il ricorso, confermando l’ordinanza impugnata e condannando la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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