Il rimborso spese di accesso del medico ambulatoriale concorre al reddito di lavoro dipendente (Cass. civ. Sez. 5 n. 5313 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il “rimborso spese di accesso” previsto dall’art. 35 del d.P.R. n. 271/2000 è ontologicamente diverso dall’indennità per le trasferte di cui all’art. 51, comma 5, T.U.I.R. Il primo è dovuto per lo spostamento del medico ambulatoriale dal comune di residenza alla sede di lavoro situata in un comune diverso, mentre la seconda ricorre in caso di spostamento temporaneo, su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro, del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa. Ne consegue che il “rimborso spese di accesso”, non essendo riconducibile alla previsione di cui all’art. 51, comma 5, T.U.I.R., rientra tra “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta” di cui all’art. 51, comma 1, T.U.I.R., concorrendo a formare il reddito di lavoro dipendente ed essendo pertanto soggetto a imposizione fiscale.
Il Fatto
Una medico specialista ambulatoriale presentava istanza di rimborso per le ritenute IRPEF operate dal sostituto d’imposta sulle somme percepite a titolo di “rimborso spese di viaggio” per gli anni dal 2011 al 2015. La contribuente sosteneva che detti rimborso avessero natura risarcitoria e non retributiva e non fossero quindi soggetti a imposizione.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo applicabile l’art. 35 del d.P.R. n. 271/2000 e attribuendo alle somme funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore d’opera.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina il quadro normativo di cui all’art. 51 T.U.I.R., il quale al comma 1 enuncia il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e al comma 2, lett. d), prevede come deroga la non imponibilità delle prestazioni di servizi di trasporto collettivo fornite alla generalità o a categorie di dipendenti. Nel caso di specie gli spostamenti del medico si riferiscono solo alla sua persona e non sono collettivi.
L’istituto della trasferta, disciplinato dai commi 5 e 6 dell’art. 51 T.U.I.R. e dall’art. 32 dell’Accordo collettivo nazionale, richiede uno spostamento del lavoratore dal luogo ordinario di svolgimento della prestazione ad altro luogo, conformemente ad una scelta del datore di lavoro. Anche tale requisito risulta mancante, poiché nel caso in esame rileva uno spostamento dal luogo di residenza del lavoratore a quello di lavoro, senza che sia stato prodotto un atto del datore di lavoro da cui emerga l’imposizione di detto mutamento.
La Corte ritiene che la fattispecie sia correttamente inquadrabile nell’ambito dell’art. 35 del d.P.R. n. 271/2000, ma supera il precedente orientamento richiamato dalla sentenza impugnata (Cass. n. 6793/2015 e Cass. n. 30624/2021), recependo il più recente principio di cui alla Cass. n. 2124/2024. Tale rimborso, infatti, non mira a compensare il lavoratore del disagio connesso ad uno spostamento del luogo di ordinario svolgimento della propria mansione, ma soltanto a rifondere le spese di accesso al luogo di lavoro.
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è quindi accolto e la sentenza impugnata è cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente.
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Nota della Redazione
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