Correzione di errore materiale nel dispositivo: prevale la coerenza con la motivazione sulla condanna alle spese (Cass. civ. Sez. 5 n. 4221 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione degli errori materiali, previsto dall’art. 391-bis, comma 1, c.p.c., ha natura amministrativa e non richiede la proposizione di un nuovo giudizio di impugnazione. Esso è volto a rendere il provvedimento conforme alla volontà della Corte, espressa nella motivazione, eliminando le statuizioni contraddittorie del dispositivo che costituiscono il risultato di un mero refuso. In presenza di un contrasto insanabile, l’attività del giudice consiste nell’espungere la parte del dispositivo frutto di errore, privilegiando la coerenza con la ratio decidendi. La natura amministrativa del procedimento esclude, infine, ogni statuizione sulle spese processuali.
Il Fatto
Il provvedimento origina dall’istanza presentata da uno studio notarile, che aveva richiesto la correzione di un’ordinanza della Suprema Corte. Tale pronuncia aveva dichiarato estinto il giudizio, a seguito del perfezionamento di una definizione agevolata, rigettando il ricorso proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto. L’ordinanza presentava un contrasto interno: nella parte motiva, le spese del giudizio di legittimità venivano poste a carico della ricorrente amministrazione, mentre nel dispositivo, dopo la condanna al pagamento delle spese, un successivo capo le dichiarava integralmente compensate.
La Motivazione della Corte
La Corte, investita del ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c., ha rilevato come la contraddizione emergesse pianamente dal contenuto motivazionale della pronuncia impugnata. Nel dichiarare estinto il giudizio ex art. 380-bis c.p.c. per lo spirare del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione agevolata, la Corte aveva ritenuto che le spese andassero poste a carico dell’amministrazione, soccombente in entrambi i gradi di merito, con condanna espressa nel dispositivo. La presenza del capo che dichiarava le spese compensate è stata, pertanto, valutata come il frutto di un mero errore materiale, contraddicendo la voluntas iudicis chiaramente espressa in motivazione.
La Corte ha quindi accolto l’istanza, disponendo l’eliminazione del terzo capoverso del dispositivo, in quanto incoerente con la parte motiva. Nel confermare la natura amministrativa del procedimento di correzione, la pronuncia ha escluso ogni statuizione sulle spese processuali del giudizio di correzione, richiamando i propri precedenti conformi. La decisione non incide sul merito della controversia, ma ripristina la piena coerenza interna del provvedimento, rendendolo conforme alla volontà della Corte.
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Nota della Redazione
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