Obbligo del commercialista di verificare i presupposti delle detrazioni fiscali in sede di dichiarazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 3215 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi, in base alla diligenza richiesta dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ., è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l’inserimento dei relativi dati. Con particolare riferimento alle deduzioni fiscali, che costituiscono deroghe al principio di tassazione integrale del reddito, egli è tenuto alla verifica dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti necessari affinché le stesse siano spettanti e possano legittimamente concorrere alla riduzione del carico fiscale. La deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati non determina mutamento della causa petendi, poiché il fatto deve essere individuato in base a criteri giuridici e non puramente materiali.
Il Fatto
Due contribuenti evocavano in giudizio il proprio commercialista, deducendo l’inadempimento di quest’ultimo per aver omesso di informarli della necessità di trasmettere la dichiarazione di cui all’art. 1, lett. d), del decreto n. 41/98 e per non aver verificato, in sede di redazione delle dichiarazioni dei redditi, la sussistenza dei requisiti per usufruire di detrazioni fiscali conseguenti a interventi edilizi successivi al terremoto del 1997. A seguito delle violazioni accertate dall’amministrazione finanziaria, i contribuenti erano destinatari di richieste di pagamento a titolo di sorte capitale, sanzioni ed interessi. Il commercialista aveva chiamato in causa la propria assicuratrice per esserne manlevato.
Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello, adita dai contribuenti limitatamente alle domande subordinate relative al mancato controllo dei requisiti per le detrazioni, respingeva il gravame e accoglieva l’appello incidentale del professionista in punto spese. I contribuenti ricorrevano per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esclusa la radicale inammissibilità del primo motivo per essere oggetto dello stesso la ricognizione della fattispecie normativa e non una revisione degli accertamenti di fatto, ha ritenuto il motivo fondato. Il professionista incaricato della compilazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a redigere le dichiarazioni secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei redditi. Poiché il contenuto della dichiarazione vincola il dichiarante e lo espone a sanzioni in caso di inesattezze, il professionista è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l’inserimento dei relativi dati. I precedenti citati nelle decisioni di merito, tra cui Cass. n. 12463/16, riguardavano l’ipotesi in cui il cliente non abbia rappresentato con correttezza le operazioni contabili, ipotesi diversa da quella in esame.
La Corte ha chiarito che, mentre il commercialista non è tenuto a vigilare sulla tenuta regolare della contabilità se a ciò non preposto, né a svolgere autonomamente ricerche sulla documentazione, quando è incaricato di redigere una dichiarazione in cui gli si chiede di dedurre determinate spese in base a una specifica normativa, non può esimersi dal verificare che gli adempimenti previsti dalla legge per siffatte detrazioni siano stati posti in essere. Nessun rilievo assume la circostanza che il contribuente abbia trasmesso un documento riepilogativo delle fatture pagate, poiché la deduzione era riconosciuta dalla legge anche sulla base di precise comunicazioni, in assenza delle quali i benefici non potevano essere riconosciuti.
Sotto il profilo del nesso di causalità, la Corte ha ritenuto che, se l’erronea indicazione della data di inizio lavori non poteva essere colta dal professionista, l’assenza della comunicazione di fine lavori era chiaramente rilevabile e accertabile tramite una semplice richiesta. Sotto il profilo del danno, è sufficiente l’avvenuta irrogazione delle sanzioni. L’essenza dell’attività professionale nella predisposizione della dichiarazione consiste proprio nella verifica e nel successivo riscontro con il cliente circa l’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti necessari affinché le deduzioni siano spettanti.
Quanto al secondo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla negligenza del professionista nella gestione delle richieste ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/73, la Corte ha escluso la novità della domanda: la deduzione di profili di colpa diversi non determina mutamento della causa petendi, come affermato da Cass. n. 24656/24 e Cass. n. 18275/14. Il motivo è stato accolto, avendo la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sul punto. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, alla quale è demandata anche la valutazione degli eventuali presupposti della compensatio lucri cum damno.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.