Emersione del lavoro irregolare e sospensione del procedimento penale per soggiorno illegale (Cass. pen. Sez. I n. 28254 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 D.L. n. 34 del 2020 preclude la configurabilità del reato di soggiorno illegale fino alla conclusione della procedura amministrativa, che non può ritenersi definita nella pendenza del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di rigetto. Ne consegue la sospensione dei procedimenti penali per ingresso e soggiorno illegale, con esclusione degli illeciti di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998. Il giudice di merito che ometta ogni accertamento sul venir meno di tale preclusione incorre in una motivazione carente, con conseguente annullamento della sentenza di condanna.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero regolarmente presente in Italia, in prossimità della scadenza del proprio permesso di soggiorno ha presentato istanza di rinnovo. Ricevuto il diniego, ha avviato la procedura di emersione dal lavoro irregolare presso lo sportello unico per l’immigrazione, ai sensi dell’art. 103 D.L. n. 34 del 2020.
Il Giudice di pace di Reggio Calabria, con sentenza del 10.11.2025, lo ha condannato alla pena di 3.500 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, accertato il 13.6.2022. Secondo il giudice, il ricorrente, dopo il rigetto dell’istanza, si era consapevolmente trattenuto in Italia illegalmente. Il difensore ha impugnato con quattro motivi, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 10-bis, il vizio di motivazione, la violazione dell’art. 103 e l’insussistenza dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva innanzitutto che il capo di imputazione e la motivazione della sentenza impugnata sono approssimativi e non consentono di ricostruire con precisione il fatto contestato. Il giudice ha fissato la data del commesso reato al 13.6.2022, senza spiegare perché, essendo il rigetto intervenuto il 14.2.2022, la consumazione sia stata collocata in una data di molto successiva.
Il punto decisivo riguarda l’art. 103 D.L. n. 34 del 2020. Il comma 11 stabilisce la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi, tra l’altro, per l’ingresso e il soggiorno illegale, dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla conclusione dei procedimenti di emersione. La disciplina consente di beneficiare della sanatoria agli stranieri sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell’8 marzo 2020, che non abbiano lasciato il territorio nazionale da tale data.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la presentazione della dichiarazione di emersione non consente l’espulsione amministrativa dello straniero fino alla conclusione della procedura, anche giurisdizionale, di impugnazione del provvedimento reiettivo, salvo l’accertamento della pericolosità per la sicurezza dello Stato o la ricorrenza delle condizioni del comma 10 (Sez. I n. 34172 del 17.5.2023, Sez. I n. 12956 del 17.2.2023, Sez. I n. 5358 del 6.10.2022, Cass. civ. Sez. I n. 6606 del 12.3.2025). La pendenza del ricorso giurisdizionale impedisce di ritenere conclusi i procedimenti di emersione.
Il giudice di merito, invece, si è limitato a riportare la sintetica informazione del rigetto, senza indicare l’autorità che lo aveva disposto, né dare conto del prosieguo della procedura amministrativa a seguito dell’impugnazione. Manca, pertanto, l’accertamento circa il venir meno della preclusione costituita dalla pendenza del procedimento di regolarizzazione, la cui sussistenza avrebbe imposto la sospensione del procedimento penale. La sentenza è dunque annullata, con rinvio al Giudice di pace di Reggio Calabria in diversa persona fisica per un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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