Esenzione IVA per prestazioni chiropratiche anche senza registro professionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 18041 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni di cura alla persona rese dal chiropratico non è subordinata all’istituzione del registro dei dottori in chiropratica né all’attivazione del relativo corso di laurea magistrale. È invece necessario accertare che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata, somministrata da istituti d’insegnamento riconosciuti dallo Stato. Tale verifica, in caso di titolo di studio conseguito all’estero, spetta al giudice del rinvio, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte di giustizia UE.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento con cui recuperava l’IVA per l’anno d’imposta 2010, relativa alle prestazioni professionali rese in qualità di chiropratico. Il professionista sosteneva l’applicabilità dell’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633/1972. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, riformando la sentenza, aveva accolto l’appello dell’Ufficio, negando l’esenzione in ragione della mancata emanazione dei decreti ministeriali attuativi e della mancata istituzione del registro professionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui il contribuente aveva denunciato la violazione dell’art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 2, comma 355, legge n. 244/2007 e dell’art. 132, paragrafo 1, lettera c), direttiva n. 2006/112/CE. Il giudice di seconde cure aveva fondato la propria decisione su un orientamento di legittimità ormai superato a partire da Cass. n. 21108 del 2020.
La Suprema Corte ha dato continuità al proprio orientamento più recente, ribadito da Cass. n. 27549 del 2023 e conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (da ultimo causa C-355/22), secondo cui il riconoscimento dell’esenzione IVA al chiropratico che renda una prestazione di cura alla persona richiede l’accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità e che il professionista sia munito di formazione adeguata. Tali condizioni possono sussistere anche in mancanza dell’istituzione del registro dei dottori in chiropratica e dell’attivazione del corso di laurea magistrale.
Quanto all’eccezione sollevata dall’Agenzia, secondo cui il titolo di studio conseguito negli Stati Uniti non sarebbe stato riconosciuto in Italia, la Corte ha precisato che la valutazione dell’adeguatezza della preparazione professionale spetterà al giudice del rinvio. Il secondo motivo di ricorso, concernente la nullità della sentenza per la mancata trattazione delle questioni devolute con l’appello incidentale, è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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