Cani randagi: la responsabilità della P.A. non è presunta, onere probatorio sull’attore (Cass. civ. Sez. 3 n. 16904 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per i danni cagionati da cani randagi è soggetta alle regole dell’art. 2043 cod. civ., sicché è onere del danneggiato provare la colpa dell’ente e il nesso di causa tra questa e il danno. L’elemento soggettivo dell’illecito non può essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione dell’insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo una volta fornita tale prova, il nesso causale tra condotta omissiva e danno può essere ammesso anche ricorrendo al criterio della “concretizzazione del rischio”, che costituisce criterio di spiegazione causale e non di accertamento della colpa. In base alla legge regionale Puglia n. 12 del 1995, grava sulle ASL l’obbligo di cattura e ricovero dei cani randagi, mentre i Comuni sono investiti della sola gestione dei canili per la loro “accoglienza”.
Il Fatto
Un cittadino convenne in giudizio il Comune e l’Azienda sanitaria locale per ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito dell’aggressione subita da un cane randagio, mentre viaggiava in sella al proprio ciclomotore. Il Giudice di pace aveva condannato esclusivamente il Comune, ritenendolo unico responsabile. In sede di appello, il Tribunale, riformando integralmente la decisione di prime cure, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune e condannava l’ASL al risarcimento dei danni, liquidati in misura maggiorata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il secondo motivo del ricorso principale, con cui l’ASL contestava la propria individuazione quale unico legittimato passivo. La doglianza è stata dichiarata infondata, valorizzando l’orientamento consolidato secondo cui, in Puglia, i Comuni sono preposti alla sola gestione dei canili per l’“accoglienza” dei cani randagi accalappiati. Al contrario, spetta ai servizi veterinari delle ASL l’attività di recupero, cattura e “ricovero” degli animali, con la conseguenza che tali enti sono i giusti contraddittori nelle azioni risarcitorie.
La Corte ha invece accolto il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2043 cod. civ. e dell’onere probatorio. Ha ribadito che la responsabilità della P.A. per i danni da randagismo non è una responsabilità di tipo presunto o oggettivo. Il danneggiato ha l’onere di provare la colpa dell’ente, la quale non può essere desunta dalla sola circostanza che un animale randagio abbia cagionato il danno, ma richiede la dimostrazione dell’insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione. È necessario, in particolare, allegare e provare che l’ente non si sia attivato nonostante la presenza di segnalazioni o richieste di intervento circa la diffusione di cani randagi nella zona.
La sentenza impugnata è stata censurata per aver sovvertito il canone di riparto dell’onere probatorio: il Tribunale aveva ritenuto sufficiente la prova dell’aggressione e della presenza del randagio, addossando all’ASL l’onere di dimostrare di essersi attivata. Tale impostazione è stata giudicata non conforme alla regola per cui grava sull’attore la prova della riconducibilità dell’evento alla condotta omissiva dell’ente, secondo i principi della causalità omissiva.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha rigettato entrambi i motivi. Il primo, relativo alla legittimazione passiva del Comune, è stato respinto sulla base delle medesime considerazioni svolte per il ricorso principale. Il secondo, concernente la mancata pronuncia sulla domanda di vigilanza sul territorio, è stato rigettato richiamando la regola della “concretizzazione del rischio”: un soggetto risponde solo dei danni che realizzano l’avveramento del rischio che la norma violata mirava a prevenire. Nel caso del randagismo, la norma di prevenzione rilevante è quella che impone la cattura e il recupero degli animali, obbligo gravante in Puglia sulle ASL e non sui Comuni.
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Nota della Redazione
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