Sindacato di legittimità su riconoscimenti vocali ex art. 512 c.p.p (Cass. pen. Sez. 5 n. 8555 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’ordinanza di ammissione di una prova, quand’anche disposta senza motivazione sulla sopravvenuta superfluità, determina una nullità di ordine generale che deve essere dedotta dalla parte presente immediatamente, a pena di sanatoria ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.. L’imprevedibilità dell’evento che rende irripetibile la dichiarazione predibattimentale, ai fini della sua acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen., va accertata con “prognosi postuma”, senza che l’avanzata età del dichiarante costituisca di per sé elemento di prevedibilità. Le dichiarazioni così acquisite possono costituire base esclusiva e determinante del giudizio di colpevolezza, purché assistite da adeguate garanzie procedurali e corroborate da altri elementi di prova. In tema di intercettazioni, il giudice non deve disporre una perizia fonica ove l’identità degli interlocutori sia desumibile da altre circostanze, gravando sulla parte che contesta il riconoscimento l’onere di allegare elementi sintomatici di segno contrario.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona aveva confermato la condanna dell’imputata alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione per una serie di furti in abitazione e un tentato furto in abitazione, pluriaggravati e commessi in concorso, in danno di persone anziane. La responsabilità era stata affermata valorizzando, per diversi capi di imputazione, le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari dalle persone offese, decedute o divenute incapaci prima del dibattimento, acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., nonché i risultati delle intercettazioni telefoniche e i dati di geolocalizzazione delle utenze in uso all’imputata.
Avverso tale sentenza l’imputata aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo, con otto motivi, plurimi vizi di motivazione e violazioni di legge in ordine all’utilizzo delle dichiarazioni delle vittime, al riconoscimento della voce dell’imputata nelle conversazioni intercettate e alla valutazione dei dati di traffico telefonico, nonché in ordine alla dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente escluso la fondatezza delle doglianze relative alla revoca della ricognizione personale, osservando che la nullità derivante da tale provvedimento, di ordine generale, non era stata tempestivamente eccepita, risultando quindi sanata. Ha inoltre rammentato che l’avanzata età del dichiarante non rende di per sé prevedibile l’irripetibilità delle dichiarazioni, dovendosi avere riguardo a specifiche patologie ingravescenti che rendano seriamente pronosticabile l’impossibilità di ripetizione.
Quanto al valore probatorio delle dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., la Corte ne ha affermato la possibile natura di base “esclusiva e determinante” del convincimento, purché assistite da adeguate garanzie procedurali. Nel caso di specie, tali dichiarazioni risultavano corroborate da elementi fattuali e logici, quali la serialità delle condotte, il contenuto delle conversazioni intercettate e la geolocalizzazione dell’utenza, elementi che rendevano generica la censura difensiva volta a contestarne l’utilizzo.
In riferimento al riconoscimento della voce dell’imputata da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria, la Corte ha ribadito che il giudice può fondare il proprio convincimento su circostanze diverse dalla perizia fonica, come il contenuto delle conversazioni e i servizi di osservazione. Ha quindi escluso la dedotta inutilizzabilità dei dati di traffico, richiamando il principio secondo cui gli “altri elementi di prova” che corroborano i dati esteriori delle conversazioni possono essere di qualsiasi natura.
La Corte ha infine dichiarato inammissibili i motivi che, sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione, miravano a una diversa ricostruzione dei fatti, non avendo la ricorrente assolto all’onere di autosufficienza del ricorso, nonché il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, assistito da motivazione congrua e non illogica. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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