Nullo il decreto di citazione in appello notificato al difensore omonimo (Cass. pen. Sez. 6 n. 3594 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità d’ordine generale insanabile, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. In caso di omonimia tra più legali, è compito della cancelleria e dell’ufficiale giudiziario provvedere alla corretta individuazione dell’avvocato cui deve essere consegnato l’atto, non potendosi fare carico all’imputato di irregolarità a cui non ha colpevolmente dato corso. A nulla rileva che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio o che in udienza fosse presente un sostituto, poiché viene leso il diritto dell’imputato ad avere un difensore di sua scelta, riconosciuto dall’art. 6, comma 3, lett. c), CEDU.
Il Fatto
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 22 gennaio 2025, emessa all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato l’imputato alla pena di un anno di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte di appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.
Il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità del giudizio di appello per l’omessa notifica del decreto di citazione al proprio indirizzo telematico. L’atto, infatti, era stato erroneamente notificato a un avvocato omonimo, del Foro di Catania, con diverso indirizzo PEC. Il difensore aveva avuto notizia della pendenza del processo solo per effetto della ricezione del dispositivo della sentenza da parte del collega catanese.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha accolto il ricorso, rilevando che dall’esame diretto degli atti processuali, ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, risulta che il decreto di citazione in appello è stato notificato in data 11 aprile 2025 all’avvocato omonimo del Foro di Catania, e non al difensore del ricorrente, appartenente al Foro di Barcellona Pozzo di Gotto.
La Corte ha ricordato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di notificazione al difensore dell’avviso di fissazione dell’udienza, nell’ipotesi di omonimia tra più legali è compito della cancelleria e dell’ufficiale giudiziario provvedere alla corretta individuazione dell’avvocato cui deve essere consegnato l’atto, al fine di consentirgli di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all’imputato di irregolarità a cui non ha colpevolmente dato corso.
L’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità d’ordine generale insanabile. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 24630 del 2015, secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza fosse presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha precisato che, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria, il giudice che proceda irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio lede il diritto dell’imputato ad avere un difensore di sua scelta, riconosciuto dall’art. 6, comma 3, lett. c), CEDU. L’accoglimento del primo motivo, per la propria valenza pregiudiziale, ha esimito la Corte dall’esaminare la seconda censura.
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Nota della Redazione
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