Cessazione dell’attività e tutela risarcitoria nel giudizio di rinvio: impossibilità della reintegrazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8669 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione, il giudice è vincolato dai limiti tassativi fissati dalla sentenza rescindente, che configura un giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, con preclusione assoluta di proporre domande nuove, nuove eccezioni o nuove conclusioni, salvo che la necessità derivi dalle statuizioni della Cassazione. La sopravvenuta cessazione totale dell’attività d’impresa, accertata dal giudice del rinvio, costituisce causa impeditiva dell’ordine di reintegrazione ex art. 18 della legge n. 300/1970, limitando la tutela del lavoratore illegittimamente licenziato al solo risarcimento del danno per il periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta risoluzione del rapporto. In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro ha l’onere di provare l’impossibilità di una proficua ricollocazione del lavoratore, accertamento che va effettuato sull’organico concretamente impiegato e non su standard astratti.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Catania, in sede di rinvio dopo la cassazione disposta con ordinanza n. 30102/2023, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla lavoratrice nel 2009. Il giudice del rinvio ha però dichiarato inammissibile la richiesta della lavoratrice di estensione del contraddittorio nei confronti della cooperativa subentrata nell’attività, ritenendola domanda nuova. Ha inoltre accertato la cessazione definitiva dell’attività dell’associazione datrice al 20 maggio 2012, limitando la tutela risarcitoria a tale data ed escludendo la reintegrazione. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione entrambe le parti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina prioritariamente il ricorso incidentale del datore di lavoro, che censura la sentenza per violazione dell’art. 3 della legge n. 604/1966 e dell’art. 41 Cost., contestando la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza del giustificato motivo oggettivo. La Corte dichiara i motivi infondati, rilevando che l’impiego stabile di personale esterno nelle mansioni di assistente tutelare svolte dalla lavoratrice smentisce l’effettività della contrazione dell’attività addotta dal datore. L’accertamento sull’impossibilità di repêchage, effettuato dal giudice di merito sulla base della prova testimoniale, è sottratto al sindacato di legittimità: il datore non ha assolto l’onere di provare l’impossibilità di una utile ricollocazione, accertamento che deve essere eseguito sull’organico concretamente impiegato e non su standard astratti.
Quanto al ricorso principale della lavoratrice, la Corte giudica infondati i motivi relativi alla mancata estensione del contraddittorio verso la presunta cessionaria del ramo d’azienda. Il giudizio di rinvio, precisa la Corte, ha carattere “chiuso” ed è preordinato esclusivamente a una nuova pronuncia entro i limiti tassativi fissati dalla sentenza rescindente. La richiesta di estensione formulata solo in sede di rinvio non era stata ritualmente introdotta nei precedenti gradi di merito né nel precedente giudizio di legittimità, sicché la relativa domanda doveva ritenersi inammissibile. La questione della cessione del ramo d’azienda, non considerata nella fase rescindente e non oggetto di ricorso, è inoltre coperta da giudicato implicito e non può essere introdotta ex novo davanti al giudice di rinvio.
La Corte conferma infine la limitazione della tutela al solo risarcimento del danno. La cessazione definitiva dell’attività dell’associazione, accertata dal giudice di merito sulla base della richiesta di variazione inviata all’INAIL e della visura camerale, costituisce causa impeditiva dell’ordine di reintegrazione: la sopravvenuta impossibilità totale della prestazione preclude al lavoratore illegittimamente licenziato la possibilità di ottenere la tutela ripristinatoria, anche per equivalente, dovendosi limitare l’accoglimento alla domanda risarcitoria per il periodo compreso tra il licenziamento e la data di cessazione dell’attività. Il ricorso principale e quello incidentale sono quindi respinti, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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