Inammissibile il ricorso per cassazione che reitera le difese di merito senza confrontarsi con la sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 5 n. 1653 del 25.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non può avere come bersaglio l’atto impositivo originariamente impugnato, ma deve contenere una critica argomentata e puntuale alla sentenza impugnata. È pertanto inammissibile, per carenza del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., il ricorso che si limiti a reiterare le contestazioni formulate nei gradi di merito avverso l’avviso di accertamento, senza confrontarsi con le argomentazioni della pronuncia gravata. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è configurabile con riguardo alle deduzioni difensive, alle singole risultanze istruttorie o a mere ipotesi alternative, ma solo con riferimento a un fatto storico, principale o secondario, processualmente esistente e oggetto di discussione tra le parti, la cui valutazione avrebbe potuto determinare una decisione diversa. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata, non anche quando il ricorrente lamenti un’erronea valutazione delle acquisizioni istruttorie. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la conformità della decisione definitiva alla proposta di definizione rifiutata lascia presumere la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., che codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente, titolare di un’impresa di commercializzazione di carni, un avviso di accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, per l’anno d’imposta 2016, contestando la scarsa redditività dell’attività e l’inattendibilità della contabilità. La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il maggior reddito in misura inferiore. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania rigettava l’appello principale del contribuente e accoglieva quello incidentale dell’Ufficio, confermando la legittimità dell’atto impositivo. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi. Il giudice designato depositava una proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritenendo il ricorso privo del requisito di specificità, alla quale il ricorrente ha opposto richiesta di discussione.
La Motivazione della Corte
La Corte, condividendo la proposta di definizione accelerata, ha preliminarmente ribadito che il ricorso per cassazione non può risolversi nella mera riproposizione delle argomentazioni difensive articolate nei gradi di merito. Le censure che, come nel caso di specie, riproducono i motivi di ricorso avverso l’atto impositivo, senza confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata, sono inammissibili in quanto ignorano l’unica funzione del giudizio di legittimità.
Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo motivazionale dell’avviso e al mancato esame di un fatto decisivo, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità per doppia conforme, atteso che le sentenze dei due gradi di merito si fondano sulle stesse ragioni di fatto. Ha inoltre precisato che non costituiscono “fatti” suscettibili di fondare il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. le argomentazioni difensive, le singole questioni decise o le singole risultanze istruttorie, quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le prove.
Con riferimento ai motivi terzo e quarto, la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze relative alla nullità della sentenza e alla violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. La doglianza, ancorché formulata in termini di violazione di legge, si risolveva in un’inammissibile istanza di revisione del convincimento del giudice, mirante a ottenere una nuova pronuncia di fatto. La Corte ha ricordato che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi di attribuzione dell’onere probatorio a una parte diversa da quella gravata, mentre la selezione e la valutazione degli indizi rientra nel meccanismo di operatività dell’art. 2729 c.c. e nella prudenza del giudice di merito.
Il ricorso è stato conclusivamente dichiarato inammissibile. La decisione, resa in conformità alla proposta di definizione accelerata rifiutata, ha comportato la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite, nonché al pagamento della somma di euro 2.800,00 in favore della controricorrente e di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., trattandosi di ipotesi normativa di abuso del processo.
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Nota della Redazione
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