Accertamenti bancari sui conti del socio: necessaria la prova della riferibilità alla società (Cass. civ. Sez. 5 n. 13729 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indagini finanziarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, la presunzione legale ivi prevista opera solo ove l’Amministrazione finanziaria abbia preventivamente individuato gli elementi sintomatici che consentano di ritenere riferibili al contribuente le movimentazioni compiute su conti formalmente intestati a terzi; il successivo “ribaltamento dell’onere probatorio” grava sul contribuente solo dopo tale individuazione. La prova contraria richiesta al contribuente deve essere analitica per ogni singola movimentazione, non potendo egli limitarsi a una contestazione generica circa le causali delle somme affluite sui conti. In materia di contraddittorio endoprocedimentale, la disciplina di cui all’art. 12 l. n. 212/2000, quando applicabile per la presenza di un accesso presso i locali dell’impresa, assorbe le garanzie elaborate dalla giurisprudenza per i tributi armonizzati, rendendo non necessaria la prova di resistenza; il termine dilatorio di sessanta giorni decorre dal rilascio del verbale di chiusura delle operazioni.
Il Fatto
La società, con due distinti ricorsi, impugnava gli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2014 e 2015, emessi sulla base di un processo verbale di constatazione e degli esiti di indagini bancarie svolte sui conti del socio unico e amministratore e della di lui moglie. Il socio, a sua volta, impugnava gli avvisi con i quali, in virtù della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale, gli venivano attribuiti i maggiori redditi accertati in capo alla società. La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi riuniti; l’appello veniva parimenti rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania, la quale riteneva il contraddittorio correttamente instaurato e, per le indagini bancarie, applicabile l’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto dichiarato la sopravvenuta inammissibilità del ricorso proposto dalla società, avendo questa depositato la domanda di definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197/2022. Pur non potendo essere dichiarata l’estinzione del processo, in mancanza di prova dei pagamenti detratti e di atti dell’Agenzia che ne attestino la corretta determinazione, la presentazione della domanda ha determinato il venir meno dell’interesse ad agire, con conseguente inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
Quanto al primo motivo di ricorso del socio, la Corte ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendo che la motivazione della CTR, sebbene sintetica, raggiungesse il “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost. Nel merito, ha affermato che nel caso di specie l’accertamento era scaturito da un accesso presso la sede dell’impresa, sicché trovava applicazione l’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000; essendo stato rilasciato il PVC e decorsi sessanta giorni prima della notifica, le garanzie endoprocedimentali risultavano rispettate. La Corte ha precisato che tale disciplina, ove applicabile, “assorbe” le garanzie elaborate per i tributi armonizzati, rendendo superflua la cd. prova di resistenza anche per l’IVA.
In relazione alla posizione del socio, la Corte ha invece ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di motivazione. La CTR, nel richiamare il “ribaltamento dell’onere probatorio”, non aveva indicato gli elementi sintomatici per ritenere riferibili alla società i movimenti sui conti formalmente intestati a terzi, estendendo a essi gli accertamenti. La presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 presuppone tale preventiva individuazione, poiché solo dopo di essa sorge l’onere del contribuente di fornire una prova contraria analitica per ogni singola operazione. La CTR, inoltre, non aveva esaminato le giustificazioni puntuali prodotte dal contribuente, omettendo ogni valutazione sul punto.
La Corte ha quindi accolto il terzo motivo del ricorso del socio, dichiarato assorbito il secondo e rigettato il primo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
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Nota della Redazione
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