Il sindacato di legittimità sulle spese esclude le gravi ed eccezionali ragioni (Cass. civ. Sez. 2 n. 20854 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione circa la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., integra un giudizio di fatto rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Allo stesso modo, la determinazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e delle quote di ripartizione o compensazione delle spese resta sottratta al controllo della Corte di cassazione, non essendo richiesto il rispetto di un’esatta proporzionalità tra domanda accolta e spese poste a carico del soccombente. Ne consegue che la censura avverso la mancata compensazione è infondata qualora nessuna parte totalmente vittoriosa sia stata condannata alle spese; è invece inammissibile, per difetto di interesse concreto, la doglianza sul quantum liquidato che non prospetti la specifica lesione derivante dall’applicazione di uno scaglione tariffario diverso.
Il Fatto
Una società e tre persone fisiche convenivano in giudizio un confinante per sentir accertare l’usurpazione di una porzione di terreno e ottenere la rimozione di una rete, la restituzione dell’area e il risarcimento del danno. Il convenuto, rimasto contumace, si costituiva solo in un secondo momento, eccependo l’inesistenza della notificazione dell’atto di citazione. Gli attori dichiaravano di volersi avvalere del documento contestato di falso e il convenuto proponeva querela di falso, poi accolta dal Tribunale, che dichiarava la falsità della sottoscrizione sull’avviso di ricevimento e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite, di c.t.u. e di c.t.p.. Gli attori, soccombenti, proponevano appello limitatamente al capo sulle spese, deducendo la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione; la Corte d’appello rigettava il gravame, condannandoli anche alle spese del grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, investita del ricorso, ha esaminato distintamente i due motivi di impugnazione. Con il primo motivo, i ricorrenti censuravano la mancata compensazione delle spese, invocando la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato, rilevando che il giudice di appello ha escluso tali ragioni valorizzando la circostanza che i ricorrenti, pur non essendo necessariamente autori del documento falsificato, avevano dichiarato di voler profittare dell’atto. Tale statuizione si risolve in una valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità, tanto più che nessuna parte totalmente vittoriosa era stata condannata alle spese. La Corte ha richiamato il principio per cui la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote di ripartizione o compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.
Con il secondo motivo, i ricorrenti contestavano la liquidazione delle spese sotto il profilo del quantum, sostenendo che il valore della controversia non fosse indeterminabile ma pari all’importo della condanna alle spese del giudizio incidentale di falso. La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse concreto all’impugnazione: i ricorrenti non avevano prospettato in termini specifici la lesione derivante dalla mancata applicazione dello scaglione tariffario ritenuto applicabile.
La Corte ha precisato che, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, il giudice deve quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, derogabili con motivazione, e che l’esercizio di tale potere discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità attenendo a parametri tabellari.
Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e dell’ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende, essendo l’impugnazione definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..
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Nota della Redazione
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