Riduzione sulla pena-base, non per la continuazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 9401 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La diminuente della dissociazione attiva di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. si applica sulla pena-base e non sull’intera pena già comprensiva degli aumenti per la continuazione. Gli aumenti per i reati satellite vanno, infatti, calcolati sulla pena per il reato-base una volta determinata in modo completo, ossia con tutte le riduzioni e gli aumenti previsti. Il giudice non è tenuto a mantenere invariati gli aumenti per i reati satellite né a ridurli in misura proporzionale all’attenuante concessa. La determinazione dell’entità della riduzione per l’attenuante in parola è immune da vizi motivazionali quando la sentenza spieghi, in modo logico e non contraddittorio, le ragioni del contenimento nel minimo della riduzione, valorizzando la non decisività delle dichiarazioni rese dall’imputato.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, condannando la ricorrente alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis, 416-bis.1, comma 3, cod. pen., 629 cod. pen., 56-423 cod. pen., 512-bis cod. pen. e 62-bis cod. pen., commessi sino al luglio 2020. Il giudice di secondo grado aveva concesso l’attenuante della dissociazione attiva, ma ne aveva contenuto la riduzione nel minimo della misura consentita.
Avverso tale decisione l’imputata aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione. In particolare, aveva contestato la modalità di applicazione della diminuente, che a suo dire andava calcolata sull’intera pena determinata dal giudice di primo grado, comprensiva degli aumenti per continuazione, e non sulla sola pena-base, e aveva altresì censurato la mancata motivazione in ordine all’entità della riduzione, contenuta in un terzo anziché nella metà.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ritenendo che gli argomenti prospettati si ponessero in contrasto con la norma e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte ha chiarito che la riduzione per l’attenuante della dissociazione attiva deve essere applicata sulla pena-base, mentre gli aumenti per i reati satellite vanno calcolati sulla pena per il reato-base dopo che questa sia stata determinata in modo completo, cioè con tutte le riduzioni e gli aumenti previsti.
La Corte ha inoltre escluso che sussistesse un obbligo, per il giudice di merito, di mantenere invariati gli aumenti per i reati satellite o di ridurli in maniera corrispondente all’attenuante concessa. A sostegno di tale principio, la Cassazione ha richiamato i precedenti di Sez. 2, n. 26902 del 2025, Sez. 3, n. 22091 del 2023 e Sez. 5, n. 34379 del 2025.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata aveva motivato in modo logico e non contraddittorio le ragioni del contenimento nel minimo della riduzione per l’attenuante concessa. Il giudice di merito aveva correttamente valorizzato la non decisività delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, contenute in un memoriale e non nell’interrogatorio, valutando la loro effettiva utilità ai fini della determinazione della pena.
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi della sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale, non essendo emersi elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa.
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Nota della Redazione
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