Notifica dell’avviso di accertamento all’amministratore uti dominus e inammissibilità dei motivi di ricorso (Cass. civ. Sez. 5 n. 12405 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la notifica dell’avviso di accertamento all’ex amministratore di diritto di una società a responsabilità limitata, qualora l’amministrazione finanziaria contesti allo stesso di avere agito uti dominus, utilizzando la società come mero schermo formale e perseguendo un interesse personale, nonostante la carica sociale fosse stata nel frattempo formalmente trasferita ad altro soggetto. In tale evenienza, l’onere di impugnazione dell’atto impositivo notificato sorge direttamente in capo al destinatario, il quale è legittimato passivo nel relativo giudizio. È, inoltre, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi espressa nella sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni di merito già esaminate; è, altresì, infondata la censura di violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, laddove essa sia meramente rievocativa del vizio di insufficiente motivazione, non più sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2011, a una società a responsabilità limitata in liquidazione, nonché ad altre persone fisiche, tra cui l’ex amministratore di diritto della società, ritenuto responsabile, unitamente ad altri soggetti, di un complesso sistema fraudolento consistente nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti e nell’indebito utilizzo del plafond IVA. Il contribuente aveva impugnato l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che ne aveva accolto il ricorso, ritenendo che lo stesso non rivestisse più la carica di legale rappresentante della società al momento della notifica dell’atto. La Commissione tributaria regionale aveva però riformato la decisione, accogliendo l’appello dell’Ufficio e rigettando il ricorso originario, sul presupposto che il contribuente avesse agito non nell’interesse della società, ma nel proprio e esclusivo interesse, usando la società come schermo formale. Avverso tale sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale il contribuente aveva denunciato la violazione delle norme sulle notificazioni alle persone giuridiche, nonché il difetto di legittimazione passiva, rilevando come la carica di amministratore fosse stata ceduta ad altro soggetto prima della notifica dell’avviso di accertamento. Il motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto non si confrontava con l’effettiva ratio della decisione impugnata. La CTR, infatti, non aveva fondato la propria decisione sulla mera qualità formale di amministratore, ma aveva valorizzato gli elementi indiziari emersi dalle indagini della Guardia di Finanza, che avevano dimostrato come il contribuente e gli altri soggetti coinvolti avessero utilizzato la società come schermo formale per realizzare un proprio interesse personale, ponendosi come dominus della vicenda fraudolenta. La notifica dell’avviso di accertamento, pertanto, era stata correttamente effettuata nei suoi confronti, non essendo configurabile alcun errore nella individuazione del destinatario dell’atto.
In relazione al secondo motivo, la Suprema Corte ha distinto le diverse censure prospettate. La doglianza concernente la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 è stata ritenuta infondata, in quanto la prospettazione del ricorrente era meramente rievocativa del vizio di insufficiente motivazione, che la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ha espunto dal novero dei vizi denunciabili in cassazione. A tal fine, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente alla esistenza stessa della motivazione, come nel caso di motivazione apparente o perplessa, esclusa ogni rilevanza del mero difetto di sufficienza.
La censura relativa alla violazione dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003 è stata, infine, dichiarata inammissibile, in quanto la contestazione circa l’insussistenza della prova che il contribuente avesse operato nel proprio esclusivo interesse sottendeva una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, a fronte della ricostruzione operata dalla CTR sulla base degli elementi indiziari e logici raccolti. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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