La notizia di reato non è necessaria per la notifica anticipata dell’atto impositivo in pandemia (Cass. civ. Sez. 5 n. 8391 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il differimento della notifica degli atti impositivi di cui all’art. 157 del D.L. n. 34/2020 è stabilito a vantaggio dei contribuenti, affinché possano ricevere la notizia in un momento in cui non si trovano più nella difficoltà determinata dalle limitazioni conseguenti alla pandemia. L’Amministrazione finanziaria può tuttavia procedere anticipatamente alla notifica in caso di indifferibilità ed urgenza, da ricollegarsi, tra l’altro, alla qualificazione delittuosa e/o fraudolenta della condotta, in ragione del conseguente pericolo di una perdita fiscale per l’erario. Resta privo di rilievo che, per i medesimi fatti, l’indagine penale sia già stata avviata, atteso che l’esigenza protetta è la necessità di circoscrivere gli effetti pregiudizievoli di una condotta potenzialmente delittuosa, rispetto alla quale è irrilevante l’esito successivo dell’accertamento in sede penale.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva eseguito un controllo sulla posizione fiscale di una società, contestando l’inesistenza del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. n. 145/2013, per assenza del presupposto costitutivo, e notificando un atto di recupero per un importo complessivo di € 64.483,00 oltre sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l’atto, deducendo, in via preliminare, la violazione dell’art. 157, comma 1, del D.L. n. 34/2020, che avrebbe precluso all’Amministrazione di emettere l’atto in pendenza della sospensione dei termini per il periodo pandemico, in difetto di ragioni di urgenza.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato la decisione, affermando che l’indifferibilità ed urgenza non coincidono con la sussistenza di una notizia di reato. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 157 del D.L. n. 34/2020 in combinato disposto con l’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, deducendo che la fattispecie per cui è causa rientrerebbe nei casi di indifferibilità e urgenza, per effetto della contestazione dell’esistenza del credito d’imposta, da cui sarebbe scaturita la fattispecie di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del D.L. n. 74/2000 e il conseguente obbligo di inoltrare la comunicazione della notizia di reato.
La Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla società, osservando che la circolare citata in ricorso non rileva ai fini dell’accoglimento del motivo, essendosi limitata a precisare quanto già evincibile dalla normativa in materia.
Nel merito, la Corte ha richiamato il proprio precedente, la pronuncia n. 17656/2025, chiarendo che il differimento della notifica degli atti impositivi è stabilito a vantaggio dei contribuenti, ma l’Amministrazione può procedere anticipatamente in caso di indifferibilità ed urgenza, da ricollegarsi alla qualificazione delittuosa o fraudolenta della condotta. Tale esigenza è la necessità di circoscrivere gli effetti pregiudizievoli di una condotta potenzialmente delittuosa, che importa di per sé il pericolo di una perdita fiscale per l’erario, rispetto alla quale è irrilevante l’esito successivo dell’accertamento in sede penale.
La Corte ha pertanto ritenuto fondato il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per la decisione sulle residue questioni di merito.
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Nota della Redazione
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