Ottemperanza del giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 2119 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito dell’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, accerta il valore conformativo-ordinatorio della sentenza civile nei confronti della pubblica amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 e non risultando alcuna esecuzione, il ricorso va accolto. Il Tribunale ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine determinato, nomina da subito il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata agli interessi legali e decorrente dalla comunicazione della sentenza sino all’adempimento o all’insediamento del commissario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ottiene dal Tribunale di Napoli Nord una sentenza che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di cinquecento euro per una pluralità di anni scolastici. La sentenza è notificata in forma esecutiva e passa in giudicato come da attestazione in atti.
Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, e non essendo intervenuto alcun adempimento, la ricorrente propone ricorso per ottemperanza, chiedendo fin d’ora la nomina di un commissario ad acta e la condanna della resistente al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si costituisce con memoria solo formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice civile assume un valore conformativo-ordinatorio immediato nei confronti dell’amministrazione intimata. Il contenuto dell’obbligo non si esaurisce nel rispetto formale del provvedimento, ma consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti in sede civile.
Il Tribunale verifica gli elementi costitutivi della fattispecie: la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti, ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’amministrazione. Ricorre inoltre il presupposto del decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 e delle successive modificazioni.
Non risulta, per contro, che l’amministrazione intimata abbia dato esecuzione al giudicato. La costituzione puramente formale nel giudizio di ottemperanza non vale a dimostrare alcun adempimento né a giustificare l’inerzia. Il ricorso è pertanto accolto.
In conseguenza, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio; il commissario, su istanza della ricorrente, si insedia e assicura nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Il Collegio accoglie anche la domanda di penalità di mora, richiamando il proprio orientamento e i precedenti di TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020 e TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019. La misura è parametrata agli interessi legali e decorre dalla comunicazione della sentenza, ed è dovuta sino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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