La revocatoria ordinaria e la prova presuntiva della partecipatio fraudis (Cass. civ. Sez. 1 n. 23970 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria ordinaria, la consapevolezza del terzo contraente del pregiudizio che l’atto arreca ai creditori (c.d. partecipatio fraudis) non richiede una prova diretta, potendo essere desunta da elementi presuntivi, quali lo stretto legame tra le società parti del contratto e la circostanza che il terzo abbia fornito la provvista per l’acquisto del bene da parte della debitrice. È altresì inammissibile, ex art. 360-bis c.p.c., il motivo di ricorso che si limiti a prospettare una diversa lettura dei fatti, senza offrire elementi per confermare o mutare l’orientamento giurisprudenziale di legittimità conforme al quale il giudice di merito ha deciso la questione di diritto.
Il Fatto
Una società, poi fallita, aveva riscattato un immobile concesso in leasing e, immediatamente dopo, lo aveva venduto a un’altra società, con compagine sociale compenetrata. Il curatore del fallimento aveva agito con azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. nei confronti della compravendita, sostenendo che l’operazione fosse meramente simulatoria.
Il Tribunale di Varese aveva accertato i presupposti della revocatoria e condannato la società acquirente a restituire l’immobile alla procedura, oltre a una somma di denaro. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione, escludendo la interposizione fittizia e ritenendo sussistente l’eventus damni nella conversione del bene immobile in denaro, nonché la scientia damni della debitrice e il consilium fraudis del terzo acquirente, desumibili dalla stretta correlazione tra le società e dalla provenienza della provvista. La società acquirente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha disatteso l’eccezione di tardività del ricorso, calcolando correttamente il termine di impugnazione con applicazione della sospensione feriale e dichiarando il ricorso tempestivo.
Esaminando congiuntamente i primi tre motivi, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità, poiché essi miravano a una rivalutazione del merito, sollecitando una lettura dei fatti diversa da quella operata dai giudici di appello. La corte territoriale aveva escluso qualsiasi fictio iuris, affermando che la società fallita fosse divenuta reale proprietaria del bene per un breve lasso temporale, avendone già la disponibilità in ragione dell’esecuzione del contratto di leasing. Il terzo motivo è stato altresì dichiarato inammissibile per la novità della questione del collegamento negoziale, non sollevata nei gradi precedenti.
Il quarto motivo, concernente la necessità di prova effettiva della partecipatio fraudis, è stato ritenuto inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., in quanto la sentenza impugnata aveva deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha chiarito che la consapevolezza effettiva del terzo può essere tratta anche da elementi presuntivi, richiamando il precedente di Cass. n. 16526/2025. Nella specie, il giudice di merito aveva adeguatamente specificato tali elementi, evidenziando lo stretto legame tra le società e il versamento da parte dell’accipiens del corrispettivo per il riscatto del bene.
Infine, quanto alla mancata ammissione della prova per testi, la Corte ha ritenuto condivisibile il giudizio di genericità dei capitoli formulato dalla corte territoriale, poiché i testi avrebbero dovuto confermare circostanze prive di indicazioni precise sui soggetti e sulla collocazione spazio-temporale dei fatti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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