Transazione fiscale con ipoteca non esente senza interesse dello Stato (Cass. civ. Sez. 5 n. 24487 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta ipotecaria, l’esenzione di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347/1990 per le formalità eseguite nell’interesse dello Stato è norma di natura agevolativa, soggetta a interpretazione rigorosa e anelastica, e non suscettibile di applicazione estensiva o analogica. L’istituto deve essere riferito esclusivamente allo Stato-persona, non a qualsivoglia soggetto che svolga attività amministrativa di accertamento o riscossione dei tributi, quale l’Agenzia delle Entrate, che è distinto soggetto giuridico dotato di propria personalità. Ne consegue che l’iscrizione di ipoteca volontaria costituita dal contribuente a garanzia del pagamento del debito tributario oggetto di transazione fiscale non è riconducibile all’esenzione. Il duplice limite al beneficio è posto dall’art. 16 d.lgs. n. 347/1990 (prenotazione a debito dell’imposta) e dall’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 347/1990, che include tra i soggetti passivi dell’imposta i debitori contro i quali l’ipoteca è iscritta.
Il Fatto
A seguito dell’omesso versamento dell’imposta ipotecaria pari a euro 505.970, l’Ufficio emetteva avviso di liquidazione nei confronti del contribuente e delle società, relativo all’atto di iscrizione ipotecaria concessa a garanzia di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-ter l. fall., nell’ambito del quale era stata stipulata una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in accoglimento dell’appello, annullava l’avviso, ritenendo l’ipoteca esente da imposta ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347/1990 perché eseguita nell’interesse dello Stato. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata. Il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 11 e 16 d.lgs. n. 347/1990 e degli artt. 182-bis e 182-ter l. fall. è stato ritenuto fondato, in quanto la CTR aveva erroneamente esteso l’esenzione a una formalità posta a garanzia del debito del contribuente.
La decisione si fonda sulla natura di Agenzia delle Entrate, qualificata come distinto soggetto giuridico, dotato di propria personalità, non organicamente collegato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e non annoverabile tra le amministrazioni statali. Pur essendo attributaria, secondo il modella dell’esternalizzazione, dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate tributarie, essa non può essere assimilata allo Stato-persona.
Richiamato il costante principio per cui l’espressione “nell’interesse dello Stato” può essere interpretata soltanto nel senso di formalità eseguite a favore dello Stato inteso come entità territoriale centrale, la Corte ha evidenziato come il legislatore, quando ha voluto estendere il beneficio ad altri enti, lo abbia previsto espressamente. Un’interpretazione estensiva comporterebbe un inammissibile effetto indeterminatamente espansivo, rimesso alla discrezionalità legislativa e non del giudice.
Superato il precedente difforme di Cass. n. 1899/2020, la Corte ha riaffermato il principio, già enunciato nelle pronunce nn. 21605, 21618 e 21623 del 2024 e n. 2690 del 2026, secondo cui l’esenzione è riferita esclusivamente allo Stato-persona. L’esclusione dell’imposta per le formalità eseguite nell’interesse dello Stato incontra un duplice limite, costituito dall’art. 16 d.lgs. n. 347/1990 e dall’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 347/1990, che individua la soggettività passiva anche nei debitori contro i quali l’ipoteca è iscritta. L’esenzione si giustifica solo quando debitore e soggetto interessato coincidano nello Stato, poiché in tal caso è impossibile identificare il debitore dell’imposta nello stesso soggetto titolare del relativo credito.
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Nota della Redazione
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