Il sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riforma e l’uso dei sunti delle intercettazioni (Cass. civ. Sez. 5 n. 21725 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito, a seguito della riforma, è circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., convertita in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e quindi in nullità della sentenza. Tale vizio ricorre solo nelle ipotesi di mancanza della motivazione, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile. In materia tributaria, gli atti legittimamente assunti in sede penale, trasmessi all’Amministrazione finanziaria, entrano a pieno titolo nel materiale probatorio valutabile dal giudice tributario; i sunti delle intercettazioni, se allegati a un atto richiamato dall’avviso di accertamento, soddisfano l’obbligo di motivazione per relationem ex art. 7 l. n. 212/2000 quando ne riproducano il contenuto essenziale, consentendo al contribuente di comprendere le contestazioni. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. comporta l’applicazione automatica delle sanzioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c..
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, aveva contestato maggiori ricavi ai fini Ires, Irap e Iva per l’anno 2014, relativamente ad alcune compravendite immobiliari. L’accertamento si fondava sui sunti delle intercettazioni telefoniche, che rivelavano prezzi effettivi superiori a quelli dichiarati nei rogiti. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, e l’appello era respinto dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato l’unico motivo, che denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sotto diversi profili. In via preliminare, ha rilevato un profilo di inammissibilità, poiché il motivo era articolato in plurime sub-censure, alcune riconducibili al vizio di motivazione e altre al vizio di violazione di legge, in contrasto con il principio di chiarezza richiesto dal ricorso per cassazione. In ogni caso, anche volendo enucleare i diversi profili, la Corte ha ritenuto il mezzo manifestamente infondato.
Quanto alla denunciata motivazione apparente, è stato ribadito che il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale”. La sentenza impugnata non presenta alcun vizio sotto tale profilo, avendo il giudice di appello congruamente motivato la legittimità della ripresa sulla base degli indizi emergenti dai sunti delle intercettazioni, corroborati da riscontri documentali, quali rogiti con importi inferiori ai contratti preliminari. L’apprezzamento circa l’univocità degli indizi, confermata dalla lettura integrale dei verbali prodotti in grado di appello, è stato ritenuto un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Riguardo alla contestata illegittimità dell’avviso per difetto di motivazione per relationem, la Corte ha chiarito che l’obbligo motivazionale può essere adempiuto anche mediante il riferimento ad altri atti, purché l’avviso ne riproduca il contenuto essenziale, così da consentire al contribuente di conoscere le contestazioni. Nel caso di specie, l’utilizzo dei sunti, allegati al p.v.c., non ha precluso alla società di apprestare le proprie difese; ne consegue la sufficienza motivazionale dell’avviso impugnato. Tale conclusione si fonda sul principio per cui gli atti legittimamente assunti in sede penale entrano a far parte del materiale probatorio valutabile dal giudice tributario, con un valore probatorio minore rispetto al processo penale.
La Corte ha infine giudicato inammissibile per difetto di specificità la sub-censura sulla violazione del presupposto impositivo per le imposte dirette, poiché il ricorso non indicava specificamente le ragioni per cui la sentenza impugnata fosse errata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese. La Corte ha applicato le sanzioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., in quanto la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. sottende una valutazione legale tipica.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.