La qualificazione di una apertura come luce o veduta è fatto secondario non soggetto a preclusioni (Cass. civ. Sez. 2 n. 9037 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari, dedotti per dimostrare i primi: l’allegazione di questi ultimi non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ai sensi dell’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell’indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali. La qualificazione di un manufatto come veduta o come luce irregolare non costituisce una mera difesa, ma un fatto secondario idoneo a dimostrare il fatto primario, ossia la violazione delle distanze legali. Il convenuto, a fronte di un’allegazione chiara e articolata in punto di fatto da parte dell’attore, ha l’onere di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità; in mancanza, i fatti dedotti dall’attore devono ritenersi non contestati, ai sensi dell’art. 115, primo comma, c.p.c., con conseguente preclusione della loro contestazione in appello.
Il Fatto
Gli attori avevano convenuto in giudizio le proprietarie dell’appartamento confinante per ottenere la demolizione di un ampliamento del terrazzo e di una tettoia in legno, realizzati in violazione delle distanze legali di cui all’art. 907 c.c. rispetto a due finestre circolari (oblò) del loro immobile. Il Tribunale aveva accolto la domanda.
La Corte d’appello, riformando la sentenza, aveva rigettato la domanda qualificando le aperture come mere luci, in ragione delle loro caratteristiche tecniche che non consentivano un affaccio con visuale frontale e laterale sul fondo del vicino, ritenendo al contempo che l’introduzione di tale tematica da parte delle convenute in sede di comparsa conclusionale non integrasse una domanda nuova o un’eccezione, ma una mera difesa non soggetta a preclusioni temporali. Avverso tale pronuncia gli attori hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, scrutinando congiuntamente i motivi per la loro connessione logico-giuridica, li ha ritenuti fondati. Dall’esame degli atti di merito, consentito in virtù degli errores in procedendo lamentati, è emerso che le convenute, nella comparsa di costituzione, avevano eccepito esclusivamente l’esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell’art. 1062 c.c., sostenendo che gli oblò affacciavano sul preesistente terrazzo. Solo con la comparsa conclusionale, a istruzione ormai completata, fu introdotta per la prima volta la questione della natura delle aperture come luci.
La Corte ha quindi chiarito che la qualificazione del manufatto come veduta o come luce irregolare non può essere considerata una mera difesa, ma integra un fatto secondario, volto a dimostrare il fatto primario della violazione delle distanze. Le mere difese, infatti, sono solo quelle che contrastano genericamente le avverse pretese senza tradursi nell’allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo: solo queste non sono precluse in appello, non rientrando nel campo di applicazione dell’art. 345, comma 2, c.p.c.
Ne consegue che, nel giudizio di appello, la contestazione di aspetti rilevanti in fatto è preclusa qualora sia stata già acquisita al processo, in virtù del principio di non contestazione, una componente fattuale del fondamento della domanda. Per far valere in sede di legittimità tale preclusione, occorre allegare l’esistenza di un accertamento già consolidatosi in primo grado a seguito della mancata contestazione: onere assolto nel caso di specie, poiché la natura di vedute degli oblò era rimasta pacifica fino alla precisazione delle conclusioni.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, affinché proceda a una rivalutazione dell’intera vicenda applicando i principi esposti.
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Nota della Redazione
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